Il datore di lavoro può trasferire le responsabilità penali e civili all’RSPP?
Egr. Ing. Esposito,
innanzitutto mi complimento per il Suo importante apporto che chiarisce i molti punti oscuri della normativa in materia di sicurezza.
Ho un quesito al quale non so dare una risposta; può un Datore di Lavoro delegare la piena responsabilità civile e penale del rispetto delle norme in materia di sicurezza ad un RSPP?
Ringraziando La per la risposta, porgo cordiali saluti.
Uno degli obblighi NON DELEGABILI del Datore di lavoro è la designazione dell’RSPP come sancito dall’art 17, comma 1, lettera b), D.Lgs 81/08 e s.m.i.
Pertanto, nel momento in cui il datore di lavoro designa l’ R.S.P.P. interno o esterno all’azienda, questa figura professionale, che possiede capacità e requisiti professionali di cui all’art 32, si assume tutte le responsabilità che la normativa vigente in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro e il Codice Penale gli riservano, per cui non è il datore di lavoro che trasferisce le responsabilità all’RSPP.
Ancora oggi, dopo l’abrogato D.Lgs 626/94 e s.m.i. il legislatore non ha previsto alcuna sanzione per l’RSPP. Da qualche anno la Corte di Cassazione ha ravvisato a carico di questa figura , in caso di infortuni, responsabilità sia “tecniche” che “professionali”.
In poche parole se l’RSPP ravvisa un pericolo e non ne porta a conoscenza del datore di lavoro e dovesse verificarsi un infortunio ne risponde per responsabilità “professionale”.
Se l’RSPP è a conoscenza di un pericolo che può essere eliminato o ridotto con alcuni accorgimenti tecnici e lo stesso interviene con soluzioni inidonee e dovesse verificarsi un infortunio, l’RSPP ne risponde per responsabilità “tecniche”.
Quindi solo in caso di infortuni vengono valutate eventuali responsabilità a carico dell’RSPP.
Pertanto, il datore di lavoro può delegare ad altro soggetto le sue funzioni con le modalità di cui all’art 16, fermo restando che è obbligato a vigilare sul corretto espletamento delle funzioni delegate.
Agli altri soggetti coinvolti nel pianeta sicurezza è il D.Lgs 81/08 e s.m.i. che trasferisce ad ognuno per le proprie competenze i relativi obblighi. In realtà non ci sono conflitti di ruoli tra l’RSPP e il datore di lavoro perché sono figure con ruoli diversi e con responsabilità diverse.
E’ doveroso ricordare che se il datore di lavoro vuole avvalersi dell’art 34, D.Lgs 81/08 e s.m.i. può svolgere direttamente i compiti propri del servizio di prevenzione e protezione dai rischi.