L’invio tardivo a visita medica dei lavoratori, comporta per il datore di lavoro una sanzione unica o moltiplicata per il numero dei lavoratori?
Egr. Ing. Esposito,
gradirei conoscere la sua opinione sul seguente argomento di seguito esposto:
quando l’organo di vigilanza abbia accertato che il datore di lavoro ha ottemperato tardivamente a sottoporre a sorveglianza sanitaria i dipendenti in presenza di rischi legati alla movimentazione manuale dei carichi, la sanzione è unica o moltiplicata per il numero dei dipendenti inviati tardivamente al medico competente?
La saluto e La ringrazio.
In merito al quesito posto Le preciso che:
la sanzione che l’organo di vigilanza deve applicare per la violazione dell’art 18, comma 1, lettera g), D.Lgs 81/08 e s.m.i. relativa alla mancata visita medica dei lavoratori entro le scadenze previste dal programma di sorveglianza sanitaria è di un minimo di € 2.000 ad un massimo di € 4.000 così come sancito dall’art 55, comma 5, lettera e), D.Lgs 81/08 e s.m.i..
Nella fattispecie poiché tale contravvenzione è punita con la pena della sola ammenda, se il contravventore ha adempiuto nei tempi previsti nella prescrizione impartita dall’organo di vigilanza, il contravventore deve essere ammesso a pagare una sanzione amministrativa pari ad un quarto del massimo dell’ammenda stabilita ai sensi dell’art 21, comma 2, D.Lgs 758/94 e s.m.i. così come sancito dall’art. 301, D.Lgs 81/08 e s.m.i..
Pertanto la sanzione che il contravventore deve pagare è di € 1.000 per tutti i lavoratori; se l’importo doveva essere inteso per ogni lavoratore non sottoposto a visita, il legislatore avrebbe dovuto riportare all’art. 55, comma 5, lettera e) la dicitura “ con l’ammenda da € 2.000 a € 4.000 per la violazione gli articolo 18, comma 1, lettera g ,per ciascun lavoratore, (omissis)”.