Un’impresa e un lavoratore autonomo coadiuvato (es. padre e figlio coadiuvante) c’è l’obbligo del P.S.C e P.O.S? Una impresa e una seconda costituita da 3 soci che prestano attività lavorativa senza dipendenti c’è l’obbligo del P.S.C e P.O.S?
Un’impresa e un lavoratore autonomo coadiuvato (es. padre e figlio coadiuvante) c’è l’obbligo del P.S.C e P.O.S? Una impresa e una seconda costituita da 3 soci che prestano attività lavorativa senza dipendenti c’è l’obbligo del P.S.C e P.O.S?
Con riferimento al quesito inerente all’impresa e più lavoratori autonomi, Volevo chiedere
- se l’obbligo di POS e PSC scatta nel caso di lavoratore autonomo con coadiuvante (esempio: Padre e figlio coadiuvante)
- se l’obbligo di POS e PSC scatta nel caso di “impresa” costituita da 3 soci che prestano attività lavorativa senza dipendenti.
Grazie
In merito a quanto da Lei esposto e per tutti i casi che potranno presentarsi, è opportuno tenere presente:
1) l’art.90,comma 3, D.Lgs 81/08 “Nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese,anche non contemporanea, il committente, anche nei casi di coincidenza con l’impresa esecutrice, o il responsabile dei lavori, contestualmente all’affidamento dell’incarico di progettazione, designa il coordinatore per la progettazione”;
2) l’art.90, comma 11, D.Lgs 81/08 il quale sancisce che nel momento in cui i lavori non sono soggetti a permesso di costruire, il committente non deve nominare (in presenza di 2 imprese) il coordinatore per la progettazione, ma bensì il coordinatore per l’esecuzione dei lavori che dovrà redigere il PSC e predisporre il fascicolo.(Qui il legislatore si è dimenticato del Coordinatore per la progettazione).
3) stabilire dal punto di vista giuridico se ci troviamo di fronte ad un’impresa, una società, un’impresa familiare , un’impresa individuale etc…..
Per fare ciò è necessario leggere i contratti, gli statuti, l’iscrizione alla camera di commercio e tutto ciò che può esser utile per accertare se esiste un vincolo di subordinazione, in termini pratici se c’è un datore di lavoro e almeno un lavoratore.
Prendiamo pertanto in esame la prima domanda da Lei posta:
se abbiamo un’impresa e “un lavoratore autonomo con coadiuvante (es. padre e figlio)“, a mio parere, tale lavoratore può essere considerato “impresa” quando tra padre e figlio viene stipulato un contratto di lavoro, per cui vi è un vincolo di subordinazione.
Se il padre ha come coadiuvante il figlio, lo stesso non è inteso quale lavoratore per cui non vi è subordinazione e quindi il lavoratore autonomo non può essere considerato “impresa”.
In quest’ultimo caso il committente non deve nominare il coordinatore per la progettazione ai fini della redazione del PSC; non è il lavoratore autonomo a redigere il POS, ma bensì il datore di lavoro dell’impresa esecutrice dei lavori.
Nella seconda domanda abbiamo un’impresa e “un’impresa costituita da 3 soci che prestano attività lavorativa senza dipendenti“.
In tale situazione, “l’impresa” ha certamente un responsabile o un amministratore che dovrebbe svolgere le funzioni di “datore di lavoro”; nella fattispecie i soci sono equiparati a lavoratori ai sensi dell’art.2, comma 1, lettera a), secondo periodo, D.Lgs.81/08, per cui le due imprese rientrano nell’applicazione dell’art.90, comma 3.
Pertanto, il committente deve nominare il coordinatore per la progettazione che dovrà redigere il PSC, predisporre il fascicolo e successivamente nominare il coordinatore per l’esecuzione dei lavori; i datori di lavoro delle imprese esecutrici dei lavori dovranno redigere, ognuno per le proprie fasi di lavoro, i singoli POS.
Poiché il Legislatore non ha ancora colmato quelle lacune che ci portiamo dietro già con l’abrogato D.Lgs 494/96, io consiglio sempre, sulla base della mia esperienza, che quando ci sono dei vuoti legislativi o quando ci sono dei casi che possono essere soggetti a diverse interpretazioni, di attenersi in modo restrittivo alle norme.
Chi vieta al committente di nominare i coordinatori anche quando questi potrebbero non essere richiesti?
Il reato viene commesso quando la norma prevede la nomina di tali figure e le stesse non vengono nominate e non viceversa.
E’ chiaro che quando i coordinatori vengono nominati, anche se non previsti, gli stessi dovranno attenersi agli obblighi che la legge demanda loro.
Come ho detto in precedenza, i problemi da Lei posti potrebbero prestarsi a diverse interpretazioni, salvo che dagli atti si possa evincere palesemente lo stato giuridico della impresa, e Le ripeto quanto già detto in alcuni “Approfondimenti” del sito: “queste sono le norme del D.Lgs 81/08 …….poi c’è la GIURISPRUDENZA“.
Io consiglio di abbondare nelle norme per non finire nelle fauci della Giurisprudenza.