Lavoro privato con la presenza di 2 o più imprese, dove non è richiesto il permesso a costruire ma semplice DIA, il PSC va redatto e quindi il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione va nominato?
Nei lavori pubblici l’impresa che redige il PSS deve redigere anche il P.O.S.?
Volevo un chiarimento su questi due quesiti:
1) Nel caso di un lavoro privato con la presenza di 2 o più imprese, dove non è richiesto il permesso a costruire ma semplice DIA, il PSC va redatto e quindi il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione va nominato?
2) Quando nei lavori pubblici non è previsto il PSC, l’impresa è obbligata a fare sia PSS che POS, oppure solo il POS o solo il PSS?
Tante grazie e buon lavoro.
1° Quesito
Per dare una risposta al suo primo quesito è opportuno leggere l’art.90, comma 3, D.Lgs 81/08 che recita: “Nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese, anche non contemporanea, il committente, anche nei casi di coincidenza con l’impresa esecutrice, o il responsabile dei lavori, contestualmente all’affidamento dell’incarico di progettazione, designa il coordinatore per la progettazione”.
Poiché il lavoro di che trattasi non è soggetto a “permesso di costruire”, lo stesso ricade nel comma 11 dell’art. 90 il quale precisa che la disposizione di cui al comma 3 (sopra citato) non si applica ai lavori non soggetti “a permesso di costruire” (non si deve, quindi, nominare il coordinatore per la progettazione).
Il comma 4 dell’art.90 sancisce, però, che: “Nel caso di cui al comma 3,(ovvero nei cantieri in cui vi è la presenza di 2 imprese) il committente o il responsabile dei lavori, prima dell’affidamento dei lavori, designa il coordinatore per l’esecuzione dei lavori, in possesso dei requisiti di cui all’articolo 98″.
Il comma 4 dell’art.90 viene successivamente “ripreso” dal comma 5 che recita: “La disposizione di cui al comma 4 (comma innanzi menzionato) si applica anche nel caso in cui, dopo l’affidamento dei lavori a un’unica impresa, l’esecuzione dei lavori o di parte di essi sia affidata a una o più imprese”.
All’art.92, comma 2, si legge: “Nei casi di cui all’articolo 90, comma 5, il coordinatore per l’esecuzione, oltre a svolgere i compiti di cui al comma 1, redige il piano di sicurezza e di coordinamento e predispone il fascicolo, di cui all’articolo 91, comma 1, lettere a) e b)”.
Pertanto, poiché le imprese presenti sono 2 o più, e i lavori non sono soggetti a “permesso di costruire” nella fattispecie il committente non deve designare il coordinatore per la progettazione, ma bensì il coordinatore per l’esecuzione dei lavori, il quale dovrà redigere il P.S.C. e relativo fascicolo.
Esempio pratico
Il committente viene nel suo studio per darle l’incarico di un progetto i cui lavori non sono soggetti a “permesso di costruire”. Per realizzare tali lavori sono necessarie 2 o più imprese.
Chiama la prima impresa. A questo punto il committente non deve designare i coordinatori perché l’impresa è una, a prescindere se i lavori sono soggetti o non a “permesso di costruire”, in quanto non rientra negli obblighi di cui all’art.90, comma 3, D.Lgs.81/08.
Chiama la seconda impresa. Le imprese sono due per cui, ai sensi dell’art.90, comma 3, il committente deve designare il coordinatore per la progettazione. Poiché detti lavori non sono soggetti a “permesso di costruire”, il comma 3 non può essere applicato così come stabilito dal comma 11, per cui il committente non deve designare il coordinatore per la progettazione.
A questo punto entra in gioco il comma 4 che recita “Nel caso di cui al comma 3 (nei casi in cui è prevista la presenza di più imprese..), il committente o il responsabile dei lavori, prima dell’affidamento dei lavori, designa il coordinatore per l’esecuzione dei lavori, in possesso dei requisiti di cui all’articolo 98”.
Il comma 4 (nomina del coordinatore per l’esecuzione) si applica anche quando “dopo l’affidamento dei lavori a un’unica impresa, l’esecuzione dei lavori o parti di essi sia affidata a una (che sarebbe la seconda impresa) o più imprese”, cosi come sancito dal comma 5.
Il motivo per cui una volta designato il coordinatore per l’esecuzione dei lavori deve essere lo stesso a redigere il P.S.C. ed il fascicolo del fabbricato è sancito dall’art.90, comma 2, che recita: “Nei casi di cui all’articolo 90, comma 5, il coordinatore per l’esecuzione, oltre a svolgere i compiti di cui al comma 1, redige il piano di sicurezza e di coordinamento e predispone il fascicolo, di cui all’articolo 91, comma 1, lettere a) e b)”.
Tutto questo poteva essere evitato, a mio parere, come già mi sono espresso nell’approfondimento di questo sito dal titolo “Il T.U.: una “SCATOLA CINESE” per il committente”, se si fosse abrogato il comma 11, dell’art.90 del D.Lgs. 81/08 o in alternativa riformulato il suddetto comma come segue: “In caso di lavori privati, ad esclusione di quelli ricadenti nell’allegato XI, la disposizione di cui al comma 3 non si applica ai lavori non soggetti a permesso di costruire. Si applica in ogni caso quanto disposto dall’art.92, comma 2”.
2° Quesito
In merito al secondo quesito, quando nei lavori pubblici non è previsto il P.S.C. (se previsto deve essere redatto dalla stazione appaltante) deve essere redatto il P.S.S. (a cura dell’appaltatore o del concessionario).
All’ uopo si precisa che il D.Lgs 09.04.2008, n°81, nell’Allegato XV, punto 1.1.1., lettera i),definisce il P.S.S., quale “piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e di coordinamento, di cui all’art. 131, comma 2, lettera b) del D.Lgs 163/2006 e s.m.”.
Al punto viene sancito che “il PSS, redatto a cura dell’appaltatore o del concessionario, contiene gli stessi elementi del PSC di cui al punto 2.1.2. con esclusione della stima della sicurezza“.
Il P.S.S. è integrato con gli elementi del P.O.S. così come sancito dall’Allegato XV punto 3.2.2. del D.Lgs.81/08.
Pertanto l’impresa esecutrice dei lavori deve redigere sia il P.S.S. che il P.O.S.