Documento di valutazione dei rischi
Il datore di lavoro di un’impresa con 5 dipendenti, mi ha chiesto di effettuare l’elaborazione del DVR previsto all’art. 17 comma 1 lett. a) del D.Lgs n° 81/2008. l’impresa possiede già un DVR, ma mi ha chiesto l’elaborazione di un nuovo documento per aggiornarlo alla nuova normativa.
Ho approfondito la questione e secondo me, tale impresa rientrando nel caso di cui all’art. 29 comma 5, deve elaborare tale documento secondo le procedure standardizzate di cui all’art. 6 comma 8 lett. f). Tenendo conto di quanto contenuto nell’art. 6 comma 8 lett. f del D.Lgs 81/08 secondo me, sino alla emanazione del citato Decreto Min. del lavoro e previdenza sociale, l’impresa in questione deve continuare ad attuare quanto contenuto nel DVR che già ha e deve fare solo l’autocertificazione di cui all’art. 29 comma 5, 2° periodo. E’ giusta questa mia valutazione ?
Grazie anticipatamente.
Rispondendo a quanto da Lei valutato, faccio rilevare che il datore di lavoro dell’impresa con 5 dipendenti non deve elaborare il D.V.R. di cui all’art.17, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 81/08 poiché il numero dei dipendenti è inferiore a 10; ciò era sancito anche dall’abrogato art.4, comma 11, D.Lgs.626/94.
Con l’entrata in vigore del D.Lgs.81/08, il datore di lavoro (che occupa fino a 10 dipendenti) deve invece elaborare una Autocertificazione dell’avvenuta effettuazione della valutazione dei rischi.
L’Autocertificazione può essere fatta fino al 30 giugno 2012 (Art.29, comma 5, secondo periodo).
Dopo tale data il datore di lavoro che occupa fino a 10 dipendenti dovrà effettuare il D.V.R. sulle base delle procedure standardizzate di cui all’art.6, comma 8, lettera f); tale procedure dovranno essere elaborate entro il 31 dicembre 2010 (art.6,comma 8, lettera f) dalla Commissione Consultiva Permanente per la Salute e Sicurezza sul Lavoro.
L’art.29, comma 5, secondo periodo, sancisce che : “Fino alla scadenza del diciottesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto interministeriale di cui all’art. 6, comma 8, lettera f) , e, comunque,non oltre il 30 giugno 2012, gli stessi datori di lavoro possono autocertificare l’effettuazione della valutazione dei rischi”.
Se alla data del 31 dicembre 2010 (entrata in vigore del decreto interministeriale) sommate i diciotto mesi successivi si troverà il 30 giugno 2012 quale data ultima fino a quando è possibile effettuare l’autocertificazione.
Poiché l’azienda di che trattasi ha già un D.V.R., lo stesso deve essere adeguato a quanto riportato nell’art.28 del D.Lgs.81/08 entro il 29 luglio 2008 (salvo proroga) ai sensi dell’art.306, comma 2, D.Lgs. 81/08.
(Con la L. 128/08 vengono prorogate al 1° Gennaio 2009 le disposizioni di cui agli artt. 14 comma 1, lett. a) e 28 del D.Lgs 81/2008. Per maggiori informazioni vai alla sezione “News” o clicca qui