Se il direttore dei lavori non vuole accettare l’incarico di responsabile dei lavori?
Il responsabile dei lavori in fase di esecuzione deve obbligatoriamente essere il direttore dei Lavori? Se quest’ultimo non intende accettare l’incarico il responsabile resta comunque il Committente?
Grazie
In riferimento a quanto chiesto faccio rilevare che ai sensi dell’art.89, comma 1, lettera c), D.Lgs 81/08 il responsabile dei lavori è definito quale “soggetto incaricato, dal committente, della progettazione o del controllo dell’esecuzione dell’opera; tale soggetto coincide con il progettista per la fase di progettazione dell’opera e con il direttore dei lavori per la fase di esecuzione dell’opera“.
Le figure professionali che possono svolgere le funzioni di responsabili dei lavori sono pertanto specificate dall’art.89; ciò non era specificato nell’abrogato art.2, comma 1, lettera c) del D.Lgs 4 94/96 che individuava il responsabile dei lavori nel soggetto che poteva essere incaricato ” ai fini della progettazione o della esecuzione o del controllo dell’esecuzione dell’opera”.
A mio avviso, dal semplice termine “incaricato” non può derivare un obbligo giuridico di nomina da parte del committente.
La mia personale interpretazione dell’art 89, comma1, lettera c), D.Lgs. 81/08 – (Leggere nella sezione“Approfondimenti” “L’incarico al responsabile dei lavori: automatico o facoltativo?“) – è che la nomina del responsabile dei lavori è facoltativa, per cui se i progettisti o i direttori dei lavori non vogliono accettare tale incarico le responsabilità restano in capo al committente.
Resta inteso che se il committente volesse a tutti i costi incaricare il responsabile dei lavori,
al direttore dei lavori non resta che abbandonare l’incarico della direzione dei lavori affidatogli.