Responsabilità del Direttore dei Lavori
Il progettista (direttore dei lavori) nella realizzazione di un manufatto è responsabile per il mancato rispetto delle norme in materia di sicurezza sul lavoro nel caso in cui non è prevista la figura del coordinatore per l’esecuzione ?
Grazie.
Nei lavori privati il ruolo del Direttore dei lavori ha compiti legati sostanzialmente alla verifica della conformità previste dal progettista in riferimento alle opere da realizzare.
Infatti sia negli abrogati D.P.R. 547/55; 164/56; 303/56 e nel D.Lgs.81/08 (T.U), la figura del Direttore dei lavori non è menzionata per quanto riguarda le responsabilità in materia di sicurezza.
Le responsabilità principali, quando non è prevista la figura del coordinatore per l’esecuzione, ricadono in primis sul committente o sul responsabile dei lavori il quale, ai sensi dell’art.90, comma 9 , D.Lgs.81/08, deve verificare l’idoneità tecnico-professionale dell’impresa affidataria , delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi in relazione alle funzioni o ai lavori da affidare, con le modalità di cui all’allegato XVII (iscrizione camera di commercio; D.V.R.; nominativi R.L.S.; nominativo del R.S.P.P.; D.U.R.; elenco D.P.I. forniti ai lavoratori etc…).
Le altre responsabilità ricadono, ognuna per le proprie competenze, sul Datore dei lavori dell’impresa affidataria o esecutrice o sui lavoratori autonomi.
Diversa potrebbe essere la responsabilità del Direttore dei lavori nel momento in cui si verifica un infortunio mortale sul cantiere.
Se per esempio si sta procedendo al getto del solaio e lo stesso è privo di protezioni dai lati prospicienti il vuoto, è dovere del Direttore dei lavori, “di fronte all’indolenza altrui” far sospendere immediatamente i lavori. La Corte di Cassazione si è più volte espressa in analoghe circostanze riconoscendo la colpevolezza dell’imputato proprio nella sua qualità di Direttore dei lavori, e cioè di Dirigente atteso che le violazioni delle norme antinfortunistiche si applicano non solo ai datori di lavoro, ma anche ai dirigenti.
E’ doveroso far rilevare che nell’altalenante posizione assunta dalla Corte di Cassazione in merito alle responsabilità del direttore dei lavori in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro si registrano anche casi a favore dei Direttori dei lavori ecco perché è opportuno spesso valutare gli infortuni caso per caso.
A parere dello scrivente il Direttore dei lavori, in mancanza della figura del Coordinatore dell’esecuzione, ha il dovere morale di sospendere i lavori o in alternativa segnalare con celerità agli ispettori dell’A.S. o alla Direzione Provinciale del Lavoro competenti territorialmente, il cantiere nel quale vengono violatele le norme in materia di sicurezza.