L’incarico al responsabile dei lavori: automatico o facoltativo?
09/08/2008
Questa domanda mi è stata posta più volte dopo la conclusione del seminario tenutosi a Rende (CS) sul tema “Novità e criticità” del D.Lgs 81/08, poiché avevo scritto che, a mio parere, rimaneva l’interrogativo sulla nomina del responsabile dei lavori.
La domanda mi riporta indietro col tempo quando mi recai da un avvocato penalista del mio paese per sapere la differenza tra l’omicidio colposo e doloso. L’avvocato mi guardò e, indicando la libreria posta alle proprie spalle, disse: “in tutti quei volumi della prima fila ci sono trattati di giuristi che riguardano l’argomento che mi hai posto”.
Per quanto attiene la nomina del responsabile dei lavori il legislatore ha voluto, come si suol dire, ingarbugliare la matassa, infatti per l’art.2, comma 1, lettera c) dell’abrogato D.Lgs 494/96 tale figura era il “soggetto che può essere incaricato dal committente ai fini della progettazione o della esecuzione o del controllo dell’esecuzione dell’opera“.
Con l’entrata in vigore del D.Lgs. 81/08 all’art.89, comma1,lettera c) il responsabile dei lavori è definito quale “soggetto incaricato, dal committente, della progettazione o del controllo dell’esecuzione dell’opera; tale soggetto coincide con il progettista per la fase di progettazione dell’opera e con il direttore dei lavori per la fase di esecuzione dell’opera“.
Confrontando le due definizioni si evince palesemente che in quella del D.Lgs. 81/08 sono state eliminate le parole “che può essere“ e “della esecuzione“ che significavano, la prima che il committente poteva incaricare il responsabile dei lavori; la seconda che il responsabile dei lavori, poteva essere individuato anche nel responsabile della impresa esecutrice dei lavori.
Concludendo questa prima analisi, possiamo dire che con il D.Lgs 81/08 il committente incarica i responsabili dei lavori che coincidono con il progettista per la fase di progettazione e con il direttore dei lavori per la fase di esecuzione dell’opera, mentre il responsabile dell’impresa esecutrice dei lavori non può più essere incaricato dal committente come responsabile dei lavori.
Sull’art.89, comma 1, lettera c), si registrano pertanto due tesi:
- alcuni sostengono che l’incarico del responsabile dei lavori è “automatico” poiché la definizione “soggetto incaricato, dal committente ..” non dà possibilità ad interpretazioni diverse.
Riflessione!
a) Seguendo tale interpretazione si può immaginare che il legislatore abbia voluto responsabilizzare i tecnici in quanto è abitudine non spiegare chiaramente al committente le responsabilità che la normativa in materia di sicurezza gli demanda. Quanti tecnici nel progettare un’opera hanno detto al committente che era responsabile penalmente per tutti gli obblighi di cui agli artt.3,6, e per l’art.11 ( sanzione amm.va) del D.Lgs 494/96?
Se questa è la riflessione che ha fatto il legislatore è pensabile che abbia voluto eliminare la parola “che può essere” lasciando “soggetto incaricato dal committente…” quasi a voler significare che è un obbligo incaricare quale responsabile dei lavori il progettista per la fase di progettazione dell’opera e il direttore dei lavori per la fase di esecuzione dell’opera.
Se così fosse,non basterebbe alcuna dichiarazione del committente, con la quale si assumerebbe l’obbligo delle responsabilità degli articoli 90, 93, 99 e 101, comma1, D.Lgs 81/08, ad esonerare dalle responsabilità il progettista e il direttore dei lavori.
- altri, me compreso, sostengono invece che la nomina non può essere “automatica” ma è facoltativa.
Riflessione!
a) Se la nomina è “automatica”, il direttore dei lavori nella fase d’esecuzione dei lavori assume le funzioni di responsabile dei lavori per cui si può verificare che potrebbe ricoprire anche le funzioni di coordinatore per l’esecuzione dei lavori.
Nella fattispecie si verrebbe a trovare che il responsabile dei lavori controlli se stesso quale coordinatore per l’esecuzione dei lavori in contrasto con quanto sancito dall’art.93,comma 2, “La designazione del coordinatore per la progettazione e del coordinatore per l’esecuzione, non esonera il responsabile dei lavori dalle responsabilità connesse alla verifica dell’adempimento degli obblighi di cui agli articoli 91, comma 1 (obblighi del coordinatore per la progettazione), e 92, comma 1, lettere a)b)c)d) (obblighi del coordinatore per l’esecuzione dei lavori inerenti la verifica delle disposizioni contenute nel P.S.C.).
b) Se il responsabile dei lavori è “soggetto incaricato dal committente“, per quale motivo tale incarico non rientra negli “obblighi del committente” (art. 90) o nelle “responsabilità del committente” (art. 93), ma bensì nelle “definizioni” (art. 89)?
A mio avviso, infatti, dal semplice termine “incaricato” non può derivare un obbligo giuridico di nomina da parte del committente.
Dopo quanto esposto l’unica certezza è che l’art. 89, comma 1, lettera c) al momento rappresenta una “bomba ad orologeria” sulla testa dei tecnici che certamente si porranno la domanda: che fare?
La mia personale interpretazione dell’art 89, comma1, lettera c) è che la nomina del responsabile dei lavori è facoltativa per cui se i progettisti o i direttori dei lavori non vogliono accettare tale incarico le responsabilità restano in capo al committente. Sul mio stesso parere ho trovato conferma da parte di illustri esperti in materia di sicurezza.
Per coloro invece che ritengono tale incarico “automatico“, nel momento in cui i progettisti e direttori dei lavori non volessero accettare l’incarico di responsabile dei lavori, i committenti possono firmare una dichiarazione (riportata nella sezione Modulistica) al fine di “esonerare” i tecnici dagli obblighi di cui agli articoli 90, 93, 99 e 101,comma 1, D.Lgs 81/08.
Ciò potrebbe servire per salvare il salvabile, perché se l’incarico dovesse essere “automatico” non ci sono dichiarazioni che tengano.
Voglio concludere con le parole dell’Avv. Giuseppe Rusconi che, al termine della sua esposizione nel seminario sul D.Lgs. 81/08 tenutosi a Rende (CS), disse: “non dimenticate che questi sono gli articoli del D.Lgs 81/08, dopo.…..c’è la GIURISPRUDENZA in quel frangente mi ricordai quando nel Tribunale un avvocato mi disse “speriamo che il Giudice la pensi come noi