E se la notifica viene trasmessa in ritardo?
Volevo sapere a quali sanzioni o provvedimenti vado incontro se trasmetto all’organo di competenza la notifica preliminare dopo che i lavori sono iniziati, perché il committente ha tardato a comunicare l’incarico di CSP e il tempo utile per dare l’inizio lavori era in scadenza (giorno successivo).
La ringrazio sin d’ora della sua risposta.
Per il ritardo nella trasmissione della notifica preliminare con l’abrogato D.Lgs 494/96, ai sensi dell’art.11, l’ispettore avrebbe notificato al committente o responsabile dei lavori una sanzione amministrativa da € 516 a € 3.098, (in realtà avrebbe dovuto pagare 1/3 del massimo), poiché il reato era già “consumato”.
art.99 del D.Lgs 81/08, sancisce che “Il committente o il responsabile dei lavori, prima dell’inizio dei lavori, trasmette all’azienda unità sanitaria locale e alla direzione provinciale del lavoro territorialmente competenti la notifica preliminare elaborata conformemente all’allegato XII, nonché gli eventuali aggiornamenti nei seguenti casi:..”
art.90, comma 10 del D.Lgs 81/08 recita: “In assenza del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100 o del fascicolo di cui all’articolo 91, comma 1, lettera b), quando previsti, oppure in assenza di notifica di cui all’articolo 99, quando prevista, è sospesa l’efficacia del titolo abilitativo. L’organo di vigilanza comunica l’inadempienza all’amministrazione concedente”.
Pertanto, nel momento in cui l’ispettore viene in cantiere e trova che la notifica preliminare è stata trasmessa agli enti interessati, anche se in ritardo, non può chiedere la sospensione del titolo abilitativo ne può effettuare alcuna contestazione poiché l’art. 99, comma 1, D.Lgs 81/08 non è più sanzionato.
Infatti, da quanto sancito dall’art. 90, comma 10, si evince palesemente che solo in assenza della notifica preliminare e non per il ritardo della trasmissione della stessa è sospesa l’efficacia del titolo abilitativo (DIA o permesso di costruire).