Se il pagamento della sanzione notificata dagli ispettori dell’A.S. avviene in ritardo?
Mi è stato segnalato il Suo sito e mi auguro che mi possa dare delucidazioni su quanto accadutomi.
Gli ispettori dell’A.S. mi avevano contestato, in qualità di datore di lavoro , gli artt.126, comma 1; 146 comma 1; 128, comma 1 del D.Lgs 81/08 e dopo aver messo in sicurezza il cantiere mi hanno notificato di pagare, all’Azienda Sanitaria, la somma di € 6500 nel termine di 30 giorni.
Quando ho consegnato la ricevuta di pagamento, gli ispettori mi facevano rilevare che il versamento era avvenuto con oltre 15 giorni di ritardo per cui dovevano comunicare al Pubblico Ministero il NON AVVENUTO PAGAMENTO. Ho precisato agli ispettori che il ritardo era dovuto al fatto di essere stato impossibilitato a pagare tale somma nei termini assegnati.
Forse non sono stato creduto. E’ corretto il comportamento degli ispettori?
Che devo fare?
La ringrazio anticipatamente.
In merito al quesito posto Le faccio rilevare che l’art.21, comma 2, D.Lgs. 758/94 recita:” Quando risulta l’adempimento alla prescrizione, l’organo di vigilanza ammette il contravventore a pagare in sede amministrativa, nel termine di trenta giorni, una somma pari al quarto del massimo dell’ammenda stabilita per la contravvenzione commessa. Entro centoventi giorni dalla scadenza del termine fissato nella prescrizione, l’organo di vigilanza comunica al pubblico ministero l’adempimento alla prescrizione, nonchè l’eventuale pagamento della predetta somma”.
Poiché il pagamento è avvenuto in un tempo superiore ai trenta giorni (termine a mio parere perentorio ) gli ispettori lo devono comunicare al Pubblico Ministero poiché nella fattispecie la contravvenzione non è stata estinta.
Infatti, l’art. 24, comma 1, D.Lgs 758/94 sancisce che: ”La contravvenzione si estingue se il contravventore adempie alla prescrizione impartita dall’organo di vigilanza nel termine ivi fissato eprovvede al pagamento previsto dall’art. 21, comma 2” (entro trenta giorni).
Dall’esposizione dei fatti gli ispettori non potevano fare altro che attenersi a quanto dettato dal D.Lgs.19 dicembre 94, n° 758.
A questo punto Le consiglio di esporre personalmente il problema al P.M. il quale può anche accettare le Sua giustificazione e proporre al G.I.P. l’archiviazione.
Se ciò non dovesse avvenire il P.M. valuta l’applicazione dell’art.162-bis del C.P. e la somma da versare è ridotta al quarto del massimo dell’ammenda stabilita per la contravvenzione commessa (art.24, comma 3, D.Lgs 758/94); nella fattispecie non é più l’A.S. ma bensì la Procura ad ammetterla al pagamento. In quest’ultimo caso per quanto riguarda il versamento già effettuato precedentemente all’A.S., dovrà richiedere allo stesso ente il rimborso di € 6500 specificandone il motivo.