Compatibilità tra Coordinatore per l’esecuzione dei lavori e RSPP
Sono un geometra e ho accettato, da parte del committente del costruendo fabbricato, l’incarico di coordinatore per l’esecuzione in un cantiere edile. Poiché l’impresa che sta eseguendo i lavori non ha un R.S.P.P. mi vuole affidare tale incarico, lo stesso è compatibile con quello affidatomi dal committente?
Il D.Lgs. 494/96 e s.m.i. non prevedeva alcuna incompatibilità tra le due figure (coordinatore e R.S.P.P.) ma certamente in tale situazione Lei si veniva a trovare con due piedi in una scarpa.
Infatti come coordinatore per l’esecuzione avrebbe dovuto “tutelare” il committente e come R.S.P.P. il datore di lavoro dell’impresa esecutrice dei lavori.
Con l’entrata in vigore del D.Lgs. 81/2008 – Testo Unico sulla Sicurezza – (15 maggio 2008, salvo eventuali rinvii) il legislatore ha posto fine a tale lacuna precisando in modo inequivocabile che il coordinatore per l’esecuzione dei lavori non può essere l’R.S.P.P. nominato dal datore di lavoro dell’impresa esecutrice.
Infatti, l’art.89,comma 1,lettera f) recita:
“Coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la realizzazione dell’opera, di seguito denominato coordinatore per l’esecuzione dei lavori: soggetto incaricato, dal committente o dal responsabile dei lavori, dell’esecuzione dei compiti di cui all’articolo 92, che non può essere il datore di lavoro delle imprese esecutrici o un suo dipendente o il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) da lui designato“.