RSPP nella casa di cura
Ho un dubbio in merito alla nomina a me proposta di R.S.P.P. da parte di una casa di cura che si occupa prevalentemente di riabilitazione motoria: può il datore di lavoro,trattandosi di una casa di cura, nominarmi R.S.P.P. qualora nessun dipendente e ne tanto meno lui stesso hanno i requisiti richiesti per svolgere tale compito?
Saluti e grazie.
Nel quesito posto non è stato precisato il numero dei lavoratori dipendenti della casa di cura.
Secondo l’art.8, comma 5,lettera g), dell’abrogato D.Lgs 626/94, nelle strutture di ricovero e cura sia pubbliche sia private era obbligatorio il servizio di prevenzione interno all’azienda o all’unità produttiva.
Con l’entrata in vigore del D.Lgs 09.04.2008, n°81 è stato modificato quanto già previsto dall’ex D.Lgs 626/94, infatti l’art 31, comma 6, lettera g), D.Lgs.81/08 recita “nelle strutture di ricovero e cura pubbliche e private con oltre 50 lavoratori”.
Confrontando i due decreti si evince che con il D.Lgs 81/08 per quanto attiene le strutture di ricovero e cure pubbliche e private è stata posta una soglia in merito al numero dei lavoratori e cioè:
fino a 50 lavoratori il servizio di prevenzione e protezione può essere anche esterno alla casa di cura;
con oltre 50 lavoratori il servizio di prevenzione e protezione è obbligatorio interno alla casa di cura.
Da quanto premesso possiamo pertanto trovarci di fronte a due casi:
Caso 1: casa di cura con meno di 50 lavoratori.
Nella fattispecie il S.P.P. può essere anche esterno per cui se il datore di lavoro e i suoi dipendenti sono privi dei requisiti professionali di cui all’art.34 per il primo e all’articolo 32 per i secondi, il datore di lavoro può designarLa quale R.S.P.P. ai sensi dell’art.31,comma4, D.Lgs.81/08.
Si fa rilevare che altresì che il datore di lavoro può designarLa quale R.S.P.P. esterno anche se tra il personale della casa di cura ci sono soggetti che hanno i requisiti professionali per assumere le funzioni di R.S.P.P
Caso 2: casa si cura con oltre 50 lavoratori.
In merito a questo caso, ai sensi dell’art.31, comma 6, lettera g), D.Lgs 81/08, il servizio prevenzione e protezione deve essere obbligatoriamente interno alla casa di cura per cui:
se nella casa di cura sono presenti lavoratori (o lo stesso datore di lavoro) che posseggono i requisiti professionali di cui agli artt. 32 e 34 non si pone alcun problema infatti il datore di lavoro potrebbe esercitare le funzioni di R.S.P.P. o designare un proprio lavoratore. Nella fattispecie, il datore di lavoro potrebbe nominarLa quale collaboratore per avvalersi della Sua professionalità per integrare, ove occorra, l’azione di prevenzione e protezione del servizio, così come sancito dall’art.31, comma 3, D.Lgs.81/08.
Se nella casa di cura non sono presenti lavoratori (o lo stesso datore di lavoro) in possesso dei requisiti professionali per assumere le funzioni di R.S.P.P., il datore di lavoro non può designarla quale R.S.P.P. (poiché esterno) a meno che l’assuma a tempo indeterminato nella clinica fermo restando che tale funzione non dovrà essere necessariamente esclusiva.
L’assunzione a tempo indeterminato scaturisce dal fatto che il R.S.P.P. deve essere costantemente presente nell’azienda o nell’unità produttiva.