E’ sanzionata la mancanza della data certa?
08/06/2009
Cominciamo col dire che 16 maggio 2009, come già riportato nelle NEWS di questo sito, poiché non è stata concessa alcuna proroga, tra gli articoli del D.Lgs 81/08 che sono entrati in vigore vi è l’articolo 28 che al comma 2 recita:” Il documento di cui all’articolo 17, comma 1, lettera , redatto a conclusione della valutazione, deve avere data certa e contenere: (omissis)
La data certa può essere apposta, come più volte ho detto, attraverso la posta elettronica certificata (DPR 11.02.2005, n°68); attraverso la timbratura del documento presso gli uffici postali; attraverso la marca temporale di cui al D.P.R. 28.12.200 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) o, come nella mia ASP, protocollando il documento presso il Dipartimento Area Prevenzione.
A tale uopo faccio rilevare che nello schema correttivo al D.Lgs 81/08 approvato dal Consiglio dei Ministri il 27.03.2009, la data certa viene intesa quale sottoscrizione del documento da parte del datore di lavoro, RSPP e RLS (metodo personalmente non condivisibile per le piccole aziende o unità produttive). L’approvazione finale di tale schema dovrebbe avvenire entro il mese di Agosto c.a.
Ora se leggiamo le disposizioni penali, si evince che il comma 2 ’art. 28, D.Lgs 81/08 non viene sanzionato né dal , comma 1 lettera a), né dal comma 3 di cui all’art.55. come ho già detto in risposta a qualche quesito posto.
In realtà le cose sembrano viaggiare in altro modo e come ormai dico da tempo, in merito ai problemi inerenti la sicurezza nei luoghi di lavoro, oggi si viaggia su due binari e precisamente sul primo troviamo la normativa vigente con tutte le dimenticanze legislative, incongruenze e addirittura con alcuni articoli verosimilmente anticostituzionali; sul secondo vi è la giurisprudenza che interviene là dove la normativa spesso presenta le proprie lacune.
E’ proprio da questa realtà emerge che la mancanza della data certa sul documento potrebbe essere pesantemente sanzionata.
Dalla lettura della sentenza emessa dalla Corte di Cassazione penale Sez. III del 25 novembre 2008, n°43840, si evince che l’orientamento della stessa è quello che un documento sprovvisto di data certa ed esibito successivamente all’intervento del personale ispettivo, non da la certezza che l’elaborazione di tale documento sia avvenuta prima dell’ispezione effettuata.
Dalla sentenza della Corte di Cassazione, atteso inoltre che viene ritenuta inidonea anche qualsiasi testimonianza tendente ad affermare che il documento sia stato elaborato prima dell’ispezione, si può desumere pertanto che la mancanza della data certa può essere intesa come mancata elaborazione del documento di cui all’art. 17, comma 1, lettera a), D.Lgs 81/08 per cui potrebbe essere applicata, a carico del datore di lavoro e dirigente, la sanzione dell’arresto da 4 a 8 mesi o l’ammenda da € 5.000 a € 15.000 come sancito dall’art.55, comma 1, lettera a), D.Lgs 81/08.