SCALE PORTATILI nei cantieri edili: di tutto di più.
22/03/2009
Nei cantieri edili è consuetudine utilizzare le più impensabili scale portatili del tipo “selvagge” e “primitive”, anche se a seguito dell’entrata in vigore del D.M. 23 Marzo 2000 molti avevano pensato che fosse giunto il momento di portarle nei musei in ricordo ai posteri. La realtà, purtroppo, è diversa dalla fantasia per cui ancora oggi in molti cantieri è possibile vedere l’impiego delle suddette scale portatili.
Dal 24 Marzo 2000 le scale portatili devono essere dotate di certificato fornito dal costruttore e da un foglio o libretto con l’indicazione degli elementi costituenti.
Con l’entrata in vigore del D.M. 23 Marzo 2000 “Riconoscimento di conformità alle vigenti norme di mezzi e sistemi di sicurezza relativi alla costruzione ed all’impiego di scale portatili” viene riconosciuta la conformità delle scale portatili che rispondono alla norma tecnica UNI EN 131 parte 1° e 2°.
In realtà, il D.M. 23 Marzo 2000 non fa altro, attraverso la norma UNI EN 131-1 e 2, che apportare un miglioramento tecnico alle scale portatili ai fini della sicurezza dell’utilizzatore. Infatti, la norma succitata descrive nella prima parte la terminologia, i tipi di scale e le dimensioni funzionali delle stesse; nella seconda riporta i requisiti che devono possedere le scale portatili, le prove tecnologiche che devono superare i prototipo, la marcatura da apporre sulle scale ed il relativo contenuto, nonché la certificazione di conformità di cui ogni scala portatile deve essere dotata.
Si fa rilevare che il D.M. 23 Marzo 2000 si applica per tutte le scale portatili, anche per quelle che comunemente vengono utilizzate per uso domestico.
Fino all’entrata in vigore del D.Lgs 81/08 le scale erano normate dal D.P.R. 27 Aprile 1955 n° 547 e dal D.P.R. 7 Gennaio 1956 n°164.
Il D.Lgs 09.04.2009, n°81, abrogando i decreti degli anni 55/56, colloca le “Scale” all’art.113, sanzionandone le violazioni dei singoli commi a carico dei datori di lavoro, dirigenti e preposti.
.” Le scale semplici portatili (a mano) devono essere costruite con materiale adatto alle condizioni di impiego, devono essere sufficientemente resistenti nell’insieme e nei singoli elementi e devono avere dimensioni appropriate al loro uso. Dette scale, se di legno, devono avere i pioli fissati ai montanti mediante incastro. I pioli devono essere privi di nodi. Tali pioli devono essere trattenuti con tiranti in ferro applicati sotto i due pioli estremi; nelle scale lunghe più di 4 metri deve essere applicato anche un tirante intermedio. E’ vietato l’uso di scale che presentino listelli di legno chiodati sui montanti al posto dei pioli rotti.
Esse devono inoltre essere provviste di:
a) dispositivi antisdrucciolevoli alle estremità inferiori dei due montanti;
b) ganci di trattenuta o appoggi antisdrucciolevoli alle estremità superiori, quando sia necessario per assicurare la stabilità della scala”.
(E’ ammessa la deroga alle disposizioni di carattere costruttivo, del presente comma, per le scale conformi all’allegato XX
(arresto fino a 2 mesi o ammenda da € 500 a € 2.000)
“Le scale a mano usate per l’accesso ai vari piani dei ponteggi e delle impalcature non devono essere poste l’una in prosecuzione dell’altra. Le scale che servono a collegare stabilmente due ponti, quando sono sistemate verso la parte esterna del ponte, devono essere provviste sul lato esterno di un corrimano parapetto
(arresto fino a 2 mesi o ammenda da € 500 a € 2.000)
Quando l’uso delle scale, per la loro altezza o per altre cause, comporti pericolo di sbandamento, esse devono essere adeguatamente assicurate o trattenute al piede da altra persona.
(arresto fino a 2 mesi o ammenda da € 500 a € 2.000)
“Il datore di lavoro assicura che le scale a pioli siano sistemate in modo da garantire la loro stabilità durante l’impiego e secondo i seguenti criteri:
b) le scale a pioli sospese devono essere agganciate in modo sicuro e, ad eccezione delle scale a funi, in maniera tale da evitare spostamenti e qualsiasi movimento di oscillazione;
c) lo scivolamento del piede delle scale a pioli portatili, durante il loro uso, deve essere impedito con fissaggio della parte superiore o inferiore dei montanti, o con qualsiasi dispositivo antiscivolo, o ricorrendo a qualsiasi altra soluzione di efficacia equivalente;
d) le scale a pioli usate per l’accesso devono essere tali da sporgere a sufficienza oltre il livello di accesso, a meno che altri dispositivi garantiscono una presa sicura;
e) le scale a pioli composte da più elementi innestabili o a sfilo devono essere utilizzate in modo da assicurare il fermo reciproco dei vari elementi;”
f) le scale a pioli mobili devono essere fissate stabilmente prima di accedervi.
( arresto fino a 2 mesi o ammenda da € 500 a € 2.000)
Il datore di lavoro assicura che le scale a pioli siano utilizzate in modo da consentire ai lavoratori di disporre in qualsiasi momento di un appoggio e di una presa sicuri. In particolare il trasporto a mano di pesi su una scala a pioli non deve precludere una presa sicura
(arresto fino a 2 mesi o ammenda da € 500 a € 2.000)
Concludendo si può affermare che nella fattispecie il D.Lgs 81/08 oltre a riportare quanto già era previsto nel D.P.R. 547/55 e 164/56, ha peggiorato tale normativa riportando al comma 6, lettera d) “le scale a pioli usate per l’accesso devono essere tali da sporgere a sufficienza oltre il livello di accesso,…” mentre l’abrogato D.P.R. 164/56, all’art.8, comma 6, prevedeva “…che i montanti sporgano di almeno un metro oltre il piano di accesso..”.
A mio parere la modifica apportata al comma 6, lettera d), D.Lgs 81/08 non è migliorativa ma peggiorativa.
Come spesso accade in questo paese, quando ci si accorge che qualcosa funziona, si fa di tutto per cambiarla.