Scuola privata: nomina RSPP, medico competente e redazione DVR
Sono titolare di una scuola dell’infanzia privata Paritaria (ex Scuola Materna) con n. 3 sezioni (max 45 bambini) e ho, compreso di personale non docente, un n. di 7 dipendenti; vorrei sapere se sono obbligato, oltre alla nomina del RSPP, anche alla nomina del Medico Competente, alla redazione del Documento di Valutazione dei Rischi e al piano di emergenza.
Grazie
In merito al Suo quesito è innanzitutto opportuno fare rilevare che ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs 81/08 (impropriamente definito Testo Unico della sicurezza) per gli istituti di istruzione ed universitarie e per gli Istituti di istruzione ed educazione di ogni ordine e grado (…) fino al 15 maggio 2009 continueranno a trovare applicazione le disposizioni previgenti (D.Lgs. 626/94 e.m.i
D.V.R.
Ai sensi dell’art.2, comma 1, lettera a) del D.Lgs 626/94 e s.m.i. anche se gli allievi sono equiparati a lavoratori, gli stessi non vengono computati ai fini della determinazione del numero dei lavoratori dal quale il decreto innanzi citato fa discendere particolari obblighi. Pertanto per quanto attiene al D.V.R. i lavoratori da computare nella scuola di che trattasi, come da Lei asserito, sono n°7. Poiché il numero dei lavoratori è inferiore a 10, ai sensi dell’art.4, comma 11,D.Lgs 626/94 e s.m.i. deve essere redatta, da parte del datore di lavoro ( nella fattispecie da Lei), l’autocertificazione dell’avvenuta effettuazione della valutazione dei rischi (in realtà è un mini documento di valutazione dei rischi).
R.S.P.P.
Le funzioni dell’R.S.P.P. possono essere svolte da Lei ( quale datore di lavoro fino a 200 addetti – Allegato I-) se ha frequentato un corso di formazione di 16 ore (D.M.16 gennaio 97) nonché in possesso dei requisiti di cui all’art.10 , comma 2, lettere a),b) e c), D.Lgs 626/94 e s.m.i.
All’infuori del datore di lavoro chiunque svolga le funzioni dell’R.S.P.P. , oltre ai requisiti di cui all’art. 8bis, D.Lgs 626/94 e s.m.i. deve aver frequentato , ai sensi del D.Lgs 195/2003, un corso che comprende i Moduli A+B+C .
(ATECO Settore M – Istruzione)
A = ORE 28
B = ORE 24
C = ORE 24 + 4 (Verifica)
Dopo aver acquisito l’attestazione di frequenza al corso di formazione, l’R.S.P.P. deve comunque frequentare dei corsi di aggiornamento ogni 5 anni.
A tale uopo si precisa che qualora il datore di lavoro ricorra a persone o servizi esterni egli non è per questo liberato dalla propria responsabilità in materia come sancito dall’art. 8, comma 10, D.Lgs 626/94 e s.m.i
MEDICO COMPETENTE
La nomina del medico competente ( Capo IV, D.Lgs 626/94 e s.m.i.) è obbligatoria solo nei casi in cui vi sia necessità di sorveglianza sanitaria per i lavoratori, necessità che scatta qualora, nella fattispecie, dall’autocertificazione emerga l’esposizione a determinati rischi (Movimentazione manuale dei carichi, presenza di laboratori o esposizione per almeno 20 ore ai videoterminali).
E’ opportuno fare rilevare però che la presenza di un rischio non definisce automaticamente l’obbligo di sorveglianza sanitaria e quindi la nomina del medico competente, ma deve essere valutato il grado di tale rischio ( gravità, esposizione, tempo ecc.).
PIANO DI EMERGENZA
Il piano di emergenza (prevenzione incendi, evacuazione e pronto soccorso) è obbligatorio e per quanto riguarda l’aspetto della sicurezza antincendio, i relativi adempimenti sono stati definiti e regolamentati dal D.M. 10 marzo 1998 “Criteri generali di sicurezza antincendio per la gestione dell’emergenza nei luoghi di lavoro” emanato ai sensi dell’art.13, D.Lgs. 626/94 e s.m.i. al fine di fornire ai datori di lavoro riferimenti precisi per poter verificare, organizzare e gestire la sicurezza antincendio nell’ambito della propria realtà lavorativa.
Si precisa che il datore di lavoro nell’autocertificazione (relativa alla Sua scuola di 7 addetti) deve prevedere una sezione specifica relativa al rischio di incendio che può essere redatta secondo i criteri di cui al D.M. 10 marzo 1998. In base a tale valutazione il datore di lavoro deve classificare il livello di rischio del proprio plesso scolastico secondo tre categorie: basso, medio ed elevato.
Il decreto innanzi citato considera:
- scuole fino a 100 persone presenti a basso rischio di incendio
- scuole da 100 a 1.000 persone presenti a medio rischio di incendio
- scuole oltre 1.000 persone presenti al elevato rischio di incendio.
Il Datore di Lavoro pertanto:
organizza i rapporti con i servizi pubblici per il pronto soccorso, lotta antincendio e gestione dell’emergenza:
- antincendio e salvataggio (comando provinciale VV.F)
- emergenza (Prefettura)
- pronto soccorso (croce rossa – ospedale)
designa i lavoratori della squadra antincendio (in relazione all’attività e alle dimensioni dell’azienda)
informa i lavoratori esposti a pericoli gravi delle misure predisposte e da eseguire programma gli interventi e dà istruzioni affinché in caso di pericolo i lavoratori sospendano l’attività ed evacuino in sicurezza
prende i provvedimenti necessari affinché qualsiasi lavoratore, in caso di pericolo grave e immediato e nell’impossibilità di contattare il competente superiore gerarchico, possa prendere le misure adeguate per evitare le conseguenze di tale pericolo.
I lavoratori non possono, se non per giustificato motivo, rifiutare la designazione (art. 12 comma 3 D.Lgs. 626/94 e ss.mm.ii.)
Essi devono essere formati, essere in numero sufficiente e disporre di attrezzature adeguate.
Non dimentichi che entro e non oltre il mese di Maggio 2009, salvo eventuali proroghe, dovrà attenersi al D.Lgs. 81/08