Norme di sicurezza per le attività di spettacolo viaggiante: 12 Dicembre 2009 scadenza per la registrazione presso i Comuni delle attrazioni “ esistenti”
01/12/2009
Il 12 Dicembre 2009 scade il termine per la registrazione presso i Comuni delle attrazioni “esistenti” come stabilito dal Decreto del Ministero dell’Interno del 18 Maggio 2007.
Su questa nuova trovata della burocrazia italiana ne avevamo parlato nella sezione “ APPROFONDIMENTI Titoli Diversi” l’articolo: Norme di sicurezza per le attività di spettacolo viaggiante, datato 7.9.2008.
Anche per quanto attiene alle attività di spettacolo viaggiante, si cerca di correre ai ripari per far si che le stesse siano costruite in conformità alle norme vigenti e registrate presso i Comuni.
Si fa rilevare che il D.M. 18 maggio 2007 all’art.2, definisce:
1) attrazione: singola attività dello spettacolo viaggiante compresa nella sezione I dell’apposito elenco ministeriale (autoscontro, giostra per bambini, ecc.);
2) attività esistente: attività di spettacolo viaggiante compresa per tipologia nell’elenco di cui all’art. 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337 e posta in esercizio sul territorio nazionale prima della entrata in vigore del presente decreto;( Per attività esistente si intendono in parole povere tutti i giochi presenti all’interno di un parco divertimenti)
Clicca qui per scaricare tutte le attrazioni di cui all’elenco ministeriale (Fonte: Anesv.it)
COSA FARE?
REGISTRAZIONE DELLE NUOVE ATTIVITA’.
I Gestori, tendenti ad ottenere dal Comune la registrazione della nuova attività e l’ assegnazione del codice identificativo, devono presentare domanda di registrazione, in bollo, corredata da:
1)idonea documentazione tecnica illustrativa e certificativa, atta a dimostrare la sussistenza dei requisiti tecnici, fornita dal costruttore;
2) copia del manuale di uso e manutenzione dell’attività, redatto dal costruttore con le istruzioni complete, incluse quelle relative al montaggio e smontaggio, al funzionamento e alla manutenzione;
3) copia del libretto dell’attività.
La documentazione deve essere sottoscritta da professionista abilitato, direttamente o tramite apposita certificazione da parte di organismo di certificazione accreditato.
Al fine del rilascio dell’assegnazione del codice identificativo, il Comune deve chiedere il parere de Commissione provinciale sui locali di pubblico spettacolo o di quella comunale, qualora istituita e qualora competente per le caratteristiche dell’attrazione.
La Commissione il compito di:
a)verificare la correttezza della documentazione presentata,
b) sottoporre l’attività ad un controllo di regolare funzionamento nelle ordinarie condizioni di esercizio,
c) accertare l’esistenza di un verbale di collaudo redatto da professionista abilitato o di apposita certificazione da parte di organismo di certificazione accreditato.
La Commissione può, inoltre, disporre o eseguire ulteriori approfondimenti.
Tutta la documentazione deve essere presentata in triplice copia, due delle quali restano al Comune e una al Gestore.
REGISTRAZIONE DELLE ATTIVITA’ ESISTENTI.
I Gestori delle attività esistenti devono inoltrare la domanda al Comune ,dove è installata l’attività, composta da un fascicolo tecnico costituito da:
a)disegni e/o schemi, corredati di foto, delle strutture principali e dei particolari costruttivi;
b) verbali delle prove e dei controlli effettuati da tecnico abilitato non oltre i sei mesi prima della presentazione del fascicolo afferenti almeno alla idoneità delle strutture portanti, degli apparati meccanici, degli apparati idraulici e degli impianti elettrici/elettronici;
c) verbali delle verifiche periodiche;
d) istruzioni di uso e manutenzione dell’attività.
Tutta la documentazione deve essere presentata in triplice copia, due delle quali restano al Comune e una al Gestore.
CODICE IDENTIFICATIVO
Il Comune provvede alla registrazione dell’attività assegnando un codice identificativo, costituito, in sequenza, da un numero progressivo identificativo, nonché l’anno del rilascio.
Il Gestore, una volta ottenuto il codice identificativo, deve riportarlo su un’apposita targa installata stabilmente in un punto ben visibile dell’attività,
Art. 4, D.M. 18 maggio 2007
Comune di …………………………………………………..;
Denominazione della attività ………………………..;
Codice …………………..;
Tale targa deve essere apposta sull’attività esistente o nuova attività, predisposta e stabilmente fissata in posizione visibile a cura del gestore.
CESSIONE DELL’ATTIVITA’
Il Gestore che cede ad altri l’attrazione deve darne comunicazione insieme al subentrante all’ Ufficio competente del Comune che ha effettuato la registrazione originaria ed il rilascio del codice identificativo.
Nel momento in cui per ovvi motivi il gestore cessa l’attività deve darne comunicazione all’Ufficio competente del Comune che ha effettuato la registrazione originaria ed il rilascio del codice identificativo, consegnandone la targa o l’autocertificazione dell’avvenuta rottamazione della stessa sulla quale era stato riportato il codice identificativo