Arresto da 6 mesi1 anno e 6 mesi per la omissione della Valutazione dei Rischi e la mancata nomina del R.S.P.P. per le imprese operanti nei cantieri temporanei o mobili
(Con la L. 128/08 vengono prorogate al 1° Gennaio 2009 le disposizioni di cui agli artt. 14 comma 1, lett. a) e 28 del D.Lgs 81/2008. Per maggiori informazioni vai alla sezione “News” o clicca qui)
31/05/2008
Nel cammino che stiamo facendo, quasi settimanalmente, all’interno del Testo Unico sulla sicurezza (D.Lgs. 81/08), ci ha colpito la sanzione cui va incontro il Datore di Lavoro e il Dirigente per:
1) La omissione della valutazione dei rischi e l’adozione del documento di valutazione di tutti i rischi e l’adozione del documento di cui all’art.17, comma 1, lettera a) ovvero che lo adotta in assenza degli elementi di cui all’art.28 di seguito riportati:
a) una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l’attività lavorativa, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa;
b) l’indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati, a seguito della valutazione di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a);
d) l’individuazione delle procedure per l’attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli dell’organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri;
f) l’individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento.
2) La violazione delle disposizioni di cui all’art.18 , comma 1, Il datore di lavoro, che esercita le attività di cui all’articolo 3, e i dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono:
q) prendere appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute della popolazione;
z) aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro; nonché quanto precedentemente elencato.
3) La mancata nomina del esponsabile del ervizio di revenzione e rotezione di cui all’art.17, comma 1, lettera b), salvo il caso previsto dall’art.24 (svolgimento diretto da parte del Datore di Lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi).
L’inosservanza di quanto sopra esposto, da parte del datore di Lavoro e Dirigente, è punita ai sensi dell’art. 55, comma 1, lettere a) e b) con l’arresto da 4 a 8 mesi o con l’ammenda da € 5.000 a € 15.000.
Se la violazione di che trattasi è commessa:
a)per le aziende di cui all’art.31, comma 6, lettere a), b), c), d), f) – quali: industriali con oltre 200 lavoratori; centrali termoelettriche etc.;
b)per le aziende di cui all’art. 268, comma 1, lettere c) e d), in cui si svolgono attività che espongono i lavoratori a rischi biologici);
c)per le attività disciplinate dal titolo IV (cantieri temporanei o mobili) caratterizzate dalla compresenza di più imprese e la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a 200 uomini-giorno
si applica la pena dell’ ARRESTO da 6 MESI a 1 ANNO e 6 MESI (art. 55, comma 2)
Poiché l’art.55 nella fattispecie non prevede la pena alternativa all’arresto, cioè l’ammenda, diventa inapplicabile il D.Lgs 758/94 per cui l’ispettore non può ammettere al pagamento in sede amministrativa il contravventore ma è il Giudice, poiché è previsto solo l’arresto, che ai sensi dell’art.302, comma 1, “applica, in luogo dell’arresto, la pena dell’ammenda in misura comunque non inferiore a 8.000 euro e non superiore a 24.000 euro, se entro la conclusione del giudizio di primo grado, risultano eliminate tutte le irregolarità, le fonti di rischio e le eventuali conseguenze dannose del reato”.
È opportuno precisare che, ai sensi dell’art.302, comma 2, la sostituzione a quanto innanzi esposto non è in ogni caso consentita:
a) quando la violazione abbia avuto un contributo causale nel verificarsi di un infortunio sul lavoro;
b) quando il fatto è stato commesso da soggetto che abbia già riportato condanna definitiva per la violazione di norme relative alla prevenzione degli infortuni sul lavoro, ovvero per i reati di cui agli articoli 589 e 590 del codice penale, limitatamente all’ipotesi di violazione delle norme relative alla prevenzione degli infortuni sul lavoro.
Si fa rilevare inoltre che ai sensi dell’art.302, comma 3, “Nell’ipotesi prevista al comma 1, il reato si estingue decorsi tre anni dal passaggio in giudicato della sentenza senza che l’imputato abbia commesso ulteriori reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro, ovvero quelli di cui agli articoli 589 e 590 del codice penale, limitatamente all’ipotesi di violazione delle norme relative alla prevenzione degli infortuni sul lavoro. In questo caso si estingue ogni effetto penale della condanna”.