Per i lavori di demolizione deve essere redatto il PSC o il POS?
Buongiorno,
Da poco sono stato spostato al settore sicurezza e sono molto acerbo sulla materia.
Il mio datore di lavoro (società s.p.a.)deve eseguire lavori di demolizione di vasche in c.a. aperte, poste a -5m rispetto al piano campagna. I lavori verranno eseguiti da una sola impresa, facente capo ad una società interna al gruppo. L’area è inutilizzata e non ci sono interferenze con nessuna attività o altro. E’ necessario il PSC? In base all’allegato da me consultato si tratterebbe solo di compilare il piano sostitutivo di sicurezza (ma solo se si tratta di lavoro pubblico, e ho dei dubbi anche su questo),il POS ma non il PSC.
Domanda: deve essere redatto il PSC o il POS?
La ringrazio anticipatamente
In riferimento a quanto esposto poiché l’impresa esecutrice è una sola, i lavori non ricadono nell’applicazione dell’art.90,comma 3, D.lgs 81/08 per cui niente PSC.
Nella fattispecie il datore di lavoro della società che deve eseguire la demolizione deve redigere il P.O.S. di cui all’art.89, comma 1, letterah), D.Lgs 81/08 e s.m.i.; tale P.O.S. deve contenere apposito programma sulle le modalità con cui devono essere demolite le vasche così come sancito dall’art.151, comma 2, D.Lgs 81/08 e s.m.i.;
Per quanto attiene agli appalti pubblici quando i lavori non ricadono nell’applicazione dell’art 90, comma 3, D.Lgs 81/08 e s.m.i., deve essere redatto il PSS di cui all’art.131,comma 2, lettera b) del D.Lgs 163/2006 e s.m.i.
La differenza tra i due piani è che il PSC è a carico del committente, mentre il PSS è a carico dell’appaltatore o del concessionario; i due piani sono uno la fotocopia dell’altro con la differenza che nel primo ci sono i costi della sicurezza (poiché il piano è a carico del committente), mentre nel secondo l’unica cosa che manca sono i costi della sicurezza come sancito all’AllegatoXV, punto 3.1.1. del D.Lgs 81/08 e s.m.i..