La distanza delle tavole del piano di calpestio dalla muratura non deve superare i 20 centimetri; tale distanza vale anche per i lavori in finitura?
Salve,
leggendo il D.Lgs 106/09 ho letto che la distanza delle tavole del piano di calpestio dalla muratura non deve superare i 20 centimetri. Tale distanza vale anche per i lavori in finitura?
Grazie per la risposta.
Quanto da lei chiesto è stato trattato su questo sito nella sezione Approfondimenti “Errori e/o discrasie nel D.Lgs 03.08.2009, n° 106” del 6.9.2009. Il D.Lgs 03.08.2009 n° 106 ha modificato l’art.138, comma 2, D.Lgs 81/08 sostituendo la distanza delle tavole del piano di calpestio dalla muratura, fissata in 30 cm, in 20cm.
Secondo il mio parere, il Legislatore aveva dimenticato che al punto 2.1.4.3. dell’Allegato XVII, richiamato dall’art. 122 del D.lgs 81/08, era rimasta la distanza di per i lavori in finitura, per i ponteggi ed impalcati in legname.
Il problema tra i due articoli nasce quando gli ispettori dovranno, in caso di distanza superiore a 20 cm, sanzionare la penalità. Infatti i due articoli sono sanzionati in modo diverso e precisamente:
Al momento, gli ispettori dovrebbero applicare i due articoli a secondo i casi e cioè
per i ponteggi metallici contestare art. 138, comma 2, sanzionato con l’arresto fino a due mesi o con l’ammenda da € 500 a € 2.000che ne permette l’uso ad una distanza max di 20 cm dall’opera sempre e per qualsiasi lavoro che si debba eseguire ;
per i ponteggi ed impalcati in legname – contestare l’art. 122, punto 2.1.4.3, Allegato XVIII sanzionato con l’arresto fino a sei mesi o con l’ammenda da € 2.500 a € 6.400 che ne permette l’uso ad una distanza max di 20 cm dall’opera, ma “.. soltanto per la esecuzione di lavori in finitura“
Poiché, a mio parere, i due articoli hanno lo stesso fine (anche perché una volta montato il ponteggio a 20 cm. dalla muratura, tale distanza non viene più modificata neanche in fase di finitura) sarebbe opportuno unificare i due articoli.