L’ammenda stabilita dal personale ispettivo a seguito di contravvenzione accertata nel cantiere edile, può essere rateizzata?
Ing. Esposito,
ho trovato il Suo sito molto interessante per cui colgo l’occasione per porle una domanda poiché a un mio cliente, a seguito di una ispezione nel cantiere, è stato notificato da parte del personale ispettivo dell’A.S., il pagamento in sede amministrativa di una somma pari a €. 6.000.
Domanda: tale somma può essere rateizzata?
Grazie in anticipo per la risposta.
Il D.Lgs 106/09 ha modificato ed integrato il sistema sanzionatorio del D.Lgs 758/94 attraverso gli articoli e 301-bis del D.Lgs 81/08.
La rateizzazione dell’ammenda, in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro, non viene contemplata dalla normativa vigente per cui il contravventore ai sensi dell’art 21, comma 2, D.lgs 758/94 viene ammesso “ a pagare in sede amministrativa, nel termine di trenta giorni, una somma pari al quarto del massimo dell’ammenda stabilita per la contravvenzione commessa” (omissis).
Il termine dei trenta giorni è perentorio, per cui ad oggi il personale ispettivo non può rateizzare tale somma.
Ciò è una incongruenza atteso che altri cittadini che devono pagare una multa o una ammenda, per violazioni di norme penali, possono usufruire della rateizzazione così come sancito dall’art 133 ter del C.P. che recita:” Il giudice, con la sentenza di condanna o con il decreto penale, può disporre, in relazione alle condizioni economiche del condannato, che la multa o l’ammenda venga pagata in rate mensili da tre a trenta. Ciascuna rata tuttavia non può essere inferiore a lire trentamila. In ogni momento il condannato può estinguere la pena mediante un unico pagamento. Articolo aggiunto dalla L. 24 novembre 1981, n. 689