Se l’impresa che firmerà il contratto d’appalto, inizialmente non eseguirà direttamente opere ma si servirà di una sola impresa sub-appaltatrice e dei lavoratori autonomi, è obbligatoria la nomina del “CSE”?
Desidero sottoporre alla sua attenzione il seguente quesito.
L’impresa “a” con la quale il committente firmerà il contratto di appalto, inizialmente non eseguirà direttamente opere, ma si servirà di una sola impresa (subappaltatrice) per eseguire i lavori ed anche di “n” lavoratori autonomi, in definitiva sul cantiere opererà una sola impresa con eventuali “autonomi”. In tal caso, è obbligatoria la nomina del “CSE”?
Grazie molto per la risposta
Il Legislatore riportando la sanzione penale/amministrativa all’art 93, comma 2 , D.Lgs 81/08 e s.m.i ha sottolineato ancora una volta il ruolo del committente che nello scenario della sicurezza nei cantieri temporanei o mobili è il primo attore.
Infatti il periodo da Lei riportato “.inizialmente non eseguirà direttamente opere” sta ad indicare che successivamente nel cantiere subentrerà la seconda impresa esecutrice (L’impresa affidataria titolare del contratto d’appalto; i lavoratori autonomi non sono considerati impresa, ma su questi si dovrebbe fare un discorso a parte) .
Ai sensi dell’art.90, comma 1, lettera a), il Committente “nelle fasi di progettazione dell’opera, si attiene ai principi e alle misure generali di tutela di cui all’articolo 15, in particolare:
a) al momento delle scelte architettoniche, tecniche ed organizzative, onde pianificare i vari lavori o fasi di lavoro che si svolgeranno simultaneamente o successivamente”.
Quindi, già in fase di progettazione il Committente deve sapere se l’opera sarà portata a termine da una sola impresa o, anche se non in contemporanea, da altre imprese.
Nel Suo caso se i lavori sono soggetti a permesso di costruire e gli stessi iniziano con una sola impresa e poi subentrerà l’impresa “Affidataria”, cioè l’impresa titolare del contratto d’appalto, il committente dovrà designare il coordinatore per la progettazione (poiché i lavori ricadono nell’applicazione dell’art.90, comma 3) e successivamente dovrà designare il coordinatore per l’esecuzione dei lavori ( art. 90, comma 4).
Se il Committente dovesse prevedere una sola impresa per la realizzazione dell’opera (nella fattispecie il Committente con la verifica dell’idoneità tecnico professionale dell’impresa, art. 90, comma 9, lettera a), può avere la certezza se l’impresa è in condizioni di portare a termine l’opera o se invece dovrà subentrare qualche impresa sub-appaltatrice) e successivamente, per motivi accettabili, subentrerà un seconda impresa, il committente ai sensi dell’art. 90. comma 5, designerà il coordinatore per l’esecuzione di lavori il quale ai sensi dell’art.92, comma 2, redigerà il PSC e predisporrà il fascicolo di cui all’art91, comma 1, lettere a) e b).
Mi fermo sull’ipotesi del quesito posto, presupponendo che i lavori siano soggetti a permesso di costruire.