L’art 98, comma 2, salva i corsi di aggiornamento totali o parziali svolti prima dell’entrata in vigore del D.Lgs 106/09?
Egregio ing. Esposito,
Cosa ne pensa di questo articolo corretto dal nuovo testo n°106/2009? non pensa che salva i corsi di aggiornamento totali o parziali svolti prima dell’entrata in vigore dello stesso!!!
Sarebbe articolo 98 comma 2.
”2. I soggetti di cui al comma 1, devono essere, altresì, in possesso di attestato di frequenza, con verifica dell’apprendimento finale, a specifico corso in materia di sicurezza organizzato dalle regioni, mediante le strutture tecniche operanti nel settore della prevenzione e della formazione professionale, o, in via alternativa, dall’ISPESL, dall’INAIL, dall’Istituto italiano di medicina sociale, dai rispettivi ordini o collegi professionali dagli ordini o collegi professionali,dalle università, dalle associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori o dagli organismi paritetici istituiti nel settore dell’edilizia. Fermo restando l’obbligo di aggiornamento di cui all’allegato XIV, sono fatti salvi gli attestati rilasciati nel rispetto della previgente normativa a conclusione di corsi avviati prima della data di entrata in vigore del presente decreto”.
Auguro buon lavoro
L’art.98, comma 2, che mi ha segnalato è relativo ai “Requisiti professionali del coordinatore per la progettazione, del coordinatore per l’esecuzione dei lavori.”
L’allegato XIV, nell’ultima parte “MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DEI CORSI” tratta dell’aggiornamento professionale dei coordinatori, infatti recita:” (omissis)
E’ inoltre previsto l’obbligo di aggiornamento a cadenza quinquennale della durata complessiva di 40 ore, da effettuare anche per mezzo di diversi moduli nell’arco del quinquennio. L’aggiornamento può essere svolto anche attraverso la partecipazione a convegni o seminari con un numero massimo di 100 partecipanti. Per coloro che hanno conseguito l’attestato prima dell’entrata in vigore del presente decreto,l’obbligo di aggiornamento decorre dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto.
L’articolo 98 – Requisiti professionali del coordinatore per la progettazione, del coordinatore per l’esecuzione dei lavori-all’ ultimo periodo del comma 2, sancisce che: “Fermo restando l’obbligo di aggiornamento di cui all’allegato XIV, sono fatti salvi gli attestati rilasciati nel rispetto della previgente normativa a conclusione di corsi avviati prima della data di entrata in vigore del presente decreto”.
Sono fatti salvi gli attestati rilasciati….. è riferito agli attestati conseguiti per avere uno dei requisiti per svolgere le funzioni di coordinatore (corso di 120 ore) e non agli attestati dei corsi di aggiornamento professionale.
Concludendo, a mio parere, per i corsi di aggiornamento professionale deve fare riferimento a quanto sancito all’Allegato XIV.