Chi è il responsabile dei lavori?
Egr. ing. Esposito,
ho seguito proprio oggi il corso di aggiornamento (il primo modulo da 8 ore) per il d.lgs 81/08.
Il paradosso è che i docenti più che chiarirmi le idee mi hanno inculcato qualche dubbio in più. Chi è il responsabile dei lavori ?
In sintesi:
- se non c’è una nomina scritta fatta dal committente il responsabile dei lavori in materia di sicurezza è il committente e non il progettista – direttore dei lavori;
- qualora il progettista – direttore dei lavori non informa il committente (che non sa nulla di materia di sicurezza) che è necessario il PSC, il responsabile dei lavori è sempre il committente ed il progettista – direttore dei lavori non ha alcuna responsabilità giuridica (il progettista – direttore dei lavori non è tenuto a comunicare al committente la necessari età del PSC);
- Il progettista – direttore dei lavori non è automaticamente responsabile dei lavori in materia di sicurezza.
Saluti
L’attore principale nella sicurezza in edilizia è IL COMMITTENTE.
PREMESSO che se c’è il committente che vuole assumersi le proprie responsabilità in materia di sicurezza, NON PUO’ ESSERCI IL RESPONSABILE DEI LAVORI!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Quest’ultima figura professionale (individuata nel progettista e direttore dei lavori) VIENE AD ESISTERE nel momento in cui il committente non può o non vuole assumersi, per vari motivi, le proprie responsabilità in materia di sicurezza.
1) il committente, qualora non volesse assumersi le responsabilità in materia di sicurezza, deve nominare per iscritto (delega di cui all’art 16 il responsabile dei lavori di cui all’art. 89, comma 1,lettera c), D.Lgs 81/08progettista per la fase di progettazione dell’opera o il direttore dei lavori per la fase di esecuzione dell’opera o progettista/direttore dei lavori che può essere una sola persona); se non sono nominati per iscritto le responsabilità ritornano in capo al committente (perché la nomina non è automatica).
Se il progettista e il direttore dei lavori non vogliono essere nominati “responsabile dei lavori” (figura che sostituisce il committente) e il committente trova altro progettista e altro direttore dei lavori che accettano l’incarico di responsabile dei lavori (per sostituire il committente), le prime figure professionali interpellate devono dimettersi dall’incarico ricevuto quale progettista/direttore dei lavori per la realizzazione dell’opera. Nella fattispecie il committente si farà fare il progetto per l’opera da realizzare dal “nuovo” progettista/direttore dei lavori che si assumerà l’onere di fare il responsabile dei lavori.
2) Se il progettista non informa il committente sugli obblighi di quest’ultimo (nomina coordinatori se previsti o eventuale nomina responsabile dei lavori) non incorre in nessun reato: è solo una questione di etica per il professionista. Nella fattispecie se il progettista sta “zitto”, il committente è responsabile degli adempimenti di cui al D. Lgs 81/08 (art.90; 93; 99 etc.). Non è che in questa situazione “ il committente è il responsabile dei lavori”; il committente è la prima figura attorno al quale ruota la sicurezza. Per capirci meglio una volta il proprietario di una casa (nella fattispecie committente) che era emigrato in America faceva una “procura” ad un parente (nella fattispecie responsabile dei lavori) che gli curasse gli interessi in Italia; ma il proprietario della casa restava sempre l’emigrato in America (committente).
3) Il progettista/direttore dei lavori NON E’ AUTOMATICAMENTE “RESPONSABILE DEI LAVORI” perché il committente NON PUO’ IMPORRE UNA PROPRIA VOLONTA’ AD ALTRI. Se il committente volesse imporre la propria volontà al professionista a questi non resta che dimettersi dall’incarico ricevuto quale progettista o direttore dei lavori.
Con il decreto correttivo del D.Lgs 81/08 (che deve essere approvato entro il 16 agosto 2009’art 89 viene modificato per cui il responsabile dei lavori dovrebbe essere: “soggetto che può essere incaricato dal committente per svolgere i compiti ad esso attribuiti del presente decreto… (omissis)