Nel caso di presenza di una sola impresa (con rischi particolari) deve essere designato il coordinatore per la progettazione? Nei LL.PP. è sufficiente la redazione del PSS?
Nel caso di presenza di una sola impresa (con rischi particolari) deve essere designato il coordinatore per la progettazione? Nei LL.PP. è sufficiente la redazione del PSS?
Nel caso di lavori di consolidamento (fondazioni in presenza di murature portanti, facciate e copertura) con rischi particolari (caduta dall’alto da altezza sup. a m2), eseguite da unica impresa di durata superiore ai 200 ug è necessario redigere il PSC? Se no, per i LL.PP. è sufficiente la redazione del P.S.S. , e quali figure di coordinatore si devono nominare?
Invio cordiali saluti.
Dal quesito posto non si capisce se sono lavori privati o pubblici, comunque tratterò tutti e due i casi:
LAVORI PRIVATI
Solo nel caso di presenza di due o più imprese, anche non in contemporanea, (a prescindere dagli uomini/giorno o da “ rischi particolari”) se i lavori ricadono nell’applicazione dell’art.90, comma 3, D.Lgs 81/08 (lavori soggetti a permesso di costruire) , il committente deve nominare il Coordinatore per la progettazione che deve redigere il PSC e il fascicolo e successivamente designare il coordinatore per l’esecuzione dei lavori di cui all’art.90,comma 4, D.Lgs 81/08.
Se nel cantiere è presente una sola impresa (a prescindere dagli uomini/giorno o da “rischi particolari”) il committente non deve affidare l’incarico al coordinatore per la progettazione di cui all’art.91; successivamente se dovesse subentrare un’altra impresa il committente ai sensi dell’art.90,comma 5, D.Lgs 81/08 dovrà nominare il Coordinatore per l’esecuzione dei lavori che nella fattispecie dovrà redigere il PSC e il fascicolo (questo è l’unico caso) così come sancito dall’art. 92, comma 2, D.lgs 81/08.
LAVORI PUBBLICI
Se nel cantiere sono previste due o più imprese, la stazione appaltante deve designare il coordinatore per la progettazione che ai sensi dell’art.90, comma 3, D.Lgs 81/08 deve redigere il PSC di cui all’art.91, D.Lgs 81/08 e successivamente il coordinatore per l’esecuzione dei lavori.
Nel caso di presenza di una sola impresa, i lavori non ricadono nell’art 90, comma 3, D.Lgs 81/08 per cui la stazione appaltante non deve nominare il coordinatore per la progettazione bensì è l’appaltatore che deve redigere il P.S.S. ed il P.O.S.. Nella fattispecie il PSS non è altro che una “fotocopia” del PSC privo dei costi della sicurezza.
Negli appalti pubblici le funzioni del Coordinatore per l’esecuzione dei lavori sono svolte dal direttore dei lavori; quest’ultimo se privo dei requisiti di cui all’art.98,D.Lgs 81/08, la stazione appaltante deve nominare un “sostituto” che prende il nome di “direttore operativo” che affiancherà il direttore dei lavori così come sancito dall’art.127 del D.P.R. 21.12.99, n° 544.