Piccoli artigiani, lavoratori autonomi, di cui all’art.21, D.Lgs 81/08 devono sottoporsi a sorveglianza sanitaria?
Buongiorno, lavoro presso una società che si occupa di sicurezza sul lavoro, avrei bisogno cortesemente di avere delle delucidazioni in merito all’applicazione dell’art. 21 del D.Lgs 81/08, più precisamente in merito alla sorveglianza sanitaria per i componenti di imprese familiari, coadiuvanti familiari o piccoli artigiani; il Testo unico dice che queste categorie hanno la facoltà di beneficiare della sorveglianza sanitaria, così come di partecipare a corsi di formazione specifica in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
Dal momento che si parla di facoltà e non di obbligo, io vi chiedo: se ad esempio durante un controllo in un cantiere si trova a lavorare un artigiano o un coadiuvante familiare che non si è sottoposto a visita medica, tale persona sarà sanzionabile o trattandosi di persone che rientrano nella disciplina dell’art. 21 d. lgs. 81/08, non sono obbligati a farla e quindi non sono sanzionabili?
Grazie anticipatamente.
Cordiali saluti.
In riferimento al quesito posto, dal punto di vista giuridico “facoltà” è cosa diversa da “obbligo” purtroppo non è il primo caso di incongruenza legislativa che troviamo nel D.Lgs 81/08.
L’art. 21, comma 2, sancisce che i componenti dell’impresa familiare, i lavoratori autonomi e i soci di società …… hanno la facoltà di: “beneficiare della sorveglianza sanitaria … partecipare a corsi di formazione…” pertanto le figure innanzi menzionate se hanno la facoltà possono anche non sottoporsi a sorveglianza sanitaria o a partecipare a corsi di formazione specifici in materia di sicurezza sul lavoro.
Ora se ci soffermiamo agli obblighi del committente o del responsabile dei lavori di cui all’art.90, comma 9, lettera a), D.Lgs 81/08 leggiamo che: “Il committente o il responsabile dei lavori, anche nel caso di affidamento dei lavori ad un’unica impresa:
a) verifica l’idoneità tecnico-professionale dell’impresa affidataria, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi in relazione alle funzioni o ai lavori da affidare, con le modalità di cui all’ ALLEGATO XVII
L’incongruenza legislativa, secondo il mio parere, sta nel fatto che con l’art.21 si da facoltà anche ai lavoratori autonomi di “beneficiare della sorveglianza sanitaria….partecipare a corsi di formazione…”, poi, però, il committente o il responsabile dei lavori HA L’OBBLIGO (art.90, comma 9, lettera a), D.Lgs 81/08) di verificare l’idoneità tecnico-professionale dei lavoratori autonomi con le modalità di cui all’Allegato XVII che al punto 2, lettera d), recita testualmente:
. I lavoratori autonomi dovranno esibire almeno:
- attestati inerenti la propria formazione e la relativa idoneità sanitaria previsti dal presente decreto legislativo”
Nella fattispecie non sarà sanzionato il lavoratore autonomo che non ha provveduto a sottoporsi a sorveglianza sanitaria o che non ha partecipato a corsi di formazione specifici, ma il committente o il responsabile dei lavori, per non aver verificato l’idoneità tecnico-professsionale, con l’arresto da 2 a 4 mesi o con l’ammenda da € 1250 a € 5000.
A questo punto che fare?
Secondo il mio parere, in riferimento ai lavoratori di cui all’art.21, se eseguono lavori in cui vi sono rischi specifici quali: movimentazione manuale dei carichi; VDT; rumore;vibrazioni;campi elettromagnetici;rischio chimico; agenti cancerogeni e mutageni; amianto; agenti biologici, anche se non è un obbligo, è opportuno che si sottopongano a sorveglianza sanitaria e che partecipino a corsi di formazione specifici a proprie spese.
Voglio concludere facendo un esempio:
il proprietario di un appartamento chiama un lavoratore autonomo per pulire la grondaia o per eseguire dei lavori in quota. Durante l’esecuzione dei lavori il lavoratore subisce un infortunio mortale per caduta dall’alto. A seguito delle indagini risulta che l’infortunato non era idoneo a svolgere i lavori di che trattasi per il tipo di patologia posseduta.
Il committente non gli aveva chiesto ai sensi dell’art.90, comma 9,lettera a),D.lgs 81/08 il certificato di idoneità sanitaria perché ai sensi dell’art.21 dello stesso decreto, non era un obbligo del lavoratore autonomo sottoporsi a sorveglianza sanitaria.
A questo punto se il lavoratore si fosse posto a sorveglianza sanitaria senz’altro non avrebbe eseguito i lavori in quota.
In materia di sicurezza sul lavoro, specie quando si registrano infortuni, si fa distinzione tra ciò che è obbligatorio da ciò che è opportuno, nella fattispecie la non obbligatorietà è stata causa dell’infortunio che poteva essere evitato se si fosse valutata l’opportunità, scagionando, nell’esempio riportato, il committente da una colpa specifica.