Quali figure professionali hanno libero accesso in cantiere? Il socio di un’impresa edile può essere eletto dai lavoratori RLS?
Quali figure professionali hanno libero accesso in cantiere?
Il socio di un’impresa edile può essere eletto dai lavoratori RLS?
Buongiorno Sig. Esposito,
volevo porle alcuni quesiti:
- l’ispettorato o le figure che visitano i cantiere per prevenzione infortuni (persone incaricate dall’ente paritetico territoriale), gli organi di vigilanza e il CSE possono accedere al cantiere liberamente?
- in un’impresa edile (inferiore a 15 lavoratori) costituita da tre soci, uno di questi può ricoprire la figura di RLS se eletto dai lavoratori?
La ringrazio per l’attenzione.
Cordiali saluti.
In merito a quanto chiesto Le comunico che la vigilanza sull’applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro è svolta dalla Azienda Sanitaria Locale competente per territorio e, per quanto di specifica competenza, dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
Può accedere in cantiere il personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, informandone preventivamente il servizio di prevenzione e sicurezza dell’Azienda sanitaria locale competente per territorio, nonché i Carabinieri per la tutela del lavoro che operano alle dipendenze funzionali del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale.
Il succitato personale d’ispezione ricopre la qualifica di Ufficiale di Polizia Giudiziaria per cui può entrare in tutte le attività lavorativa a qualsiasi ora del giorno e della notte.
Il C.S.E. deve poter accedere liberamente in cantiere al fine di adempiere agli obblighi di cui all’art.92, D.Lgs 81/08 di cui è responsabile penalmente.
Il personale incaricato dagli organismi paritetici può accedere in cantiere solo se autorizzato dal datore di lavoro al fine di supportare l’impresa nell’individuazione di soluzione tecniche e organizzative dirette a garantire e migliorare la tutela della salute e sicurezza sul lavoro.
In riferimento al secondo quesito, nell’impresa edile di che trattasi è opportuno accertarsi che uno dei tre soci sia delegato quale “datore di lavoro” al fine di poter equiparare gli altri due soci a lavoratori come sancito dall’art. 2, comma1, lettera a), D.Lgs 81/08; in caso contrario i tre soci sono sia “datori di lavoro” che “soci lavoratori” per cui non potrebbe essere ricoperta la carica di R.L.S. da uno dei tre soci.
Nel caso in cui però ci sia la delega a “datore di lavoro”, gli altri due soci possono essere eletti R.L.S. atteso che non vi è alcuna incompatibilità se la figura dell’RLS è rappresentata da un socio dell’impresa edile.
Pertanto, solo per una questione di “etica” sarebbe opportuno che i lavoratori non eleggessero un socio dell’impresa.