Negli appalti pubblici chi è il coordinatore per l’esecuzione dei lavori?
Sono progettista e direttore dei lavori in un appalto pubblico, chiedo:
- posso svolgere le funzioni di coordinatore per l’esecuzione dei lavori, avendone i requisiti?
- perchè all’ufficio tecnico mi è stato detto che devono nominare altri due tecnici quali il coordinatore per l’esecuzione dei lavori e l’ispettore di cantiere?
Grazie per la risposta.
E’ consuetudine che in moltissimi comuni, per gli appalti vengono nominate tutte le figure professionali possibili; quando arrivano gli ispettori spesso tali cantieri si presentano come “selvaggi” e “primitivi”.
In merito alla domanda posta, se possiede i requisiti di cui all’art.98, D.Lgs 81/08 è lei che deve svolgere le funzioni di coordinatore per l’esecuzione dei lavori; solo in mancanza dei requisiti di cui al precitato articolo la stazione appaltante deve nominare un “sostituto” che prende il nome di “direttore operativo” così come sancito dall’art.127 del D.P.R. 21.12.99, n° 544 REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELLA LEGGE QUADRO IN MATERIA DI LAVORI PUBBLICI, AI SENSI DELL’ARTICOLO 3 DELLA LEGGE 11 FEBBRAIO 1994, N.109 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI) che recita testualmente:” Le funzioni del coordinatore per l’esecuzione dei lavori previsti dalla vigente normativa sulla sicurezza nei cantieri sono svolte dal direttore lavori. Nell’eventualità che il direttore dei lavori sia sprovvisto dei requisiti previsti dalla normativa stessa, le stazioni appaltanti devono prevedere la presenza di almeno un direttore operativo avente i requisiti necessari per l’esercizio delle relative funzioni”.
Per quanto attiene alla nomina dell’ispettore di cantiere, tale figura ha funzioni diverse da quelle del coordinatore per l’esecuzione dei lavori, così come si legge nell’art 126 del decreto innanzi citato e precisamente: “Gli assistenti con funzioni di ispettori di cantiere collaborano con il direttore dei lavori nella sorveglianza dei lavori in conformità delle prescrizioni stabilite nel Capitolato speciale di appalto. La posizione di ispettore è ricoperta da una sola persona che esercita la sua attività in un turno di lavoro. Essi sono presenti a tempo pieno durante il periodo di svolgimento di lavori che richiedono controllo quotidiano, nonché durante le fasi di collaudo e delle eventuali manutenzioni”.