Se il committente nomina il responsabile dei lavori, chi dei due nomina i coordinatori?
La mia domanda è molto semplice:
Nel caso in cui il committente nomina un responsabile dei lavori (che non
coincide con la figura stessa del committente)
chi deve materialmente nominare il coordinatore per la sicurezza?
Sarà il committente che nomina il coordinatore con una lettera di incarico
oppure deve essere il responsabile dei lavori?
La risposta al quesito posto è molto semplice.
L’art. 89, comma 1, lettere e) ed f), D.Lgs. 81/08 definisce i coordinatori, sia per la progettazione che per l’esecuzione, quali soggetti incaricati dal committente o dal responsabile dei lavori;
pertanto le suddette nomine possono essere fatte da tutte e due le figure (committente o responsabile dei lavori).
Poiché ho sempre sostenuto che l’incarico al responsabile dei lavori (che coincide con il progettista in fase di progettazione dell’opera e con il direttore dei lavori per la fase di esecuzione dell’opera) non è automatica, il committente potrebbe anche incaricare il coordinatore in fase di progettazione, successivamente incaricare il responsabile dei lavori e quest’ultimo a sua volta incaricare il coordinatore per l’esecuzione dei lavori.
Potrebbe anche verificarsi che il committente incarichi i due coordinatori e successivamente incarichi il responsabile dei lavori.
Il committente potrebbe incaricare il responsabile dei lavori che provvederebbe a incaricare i coordinatori.