In caso di assenza del coordinatore per l’esecuzione, lo stesso può delegare altro coordinatore?
Egr. Dottore, faccio il coordinatore per l’esecuzione dei lavori in un cantiere dove i lavori andranno avanti ancora per qualche anno. Il problema che voglio porle è il seguente: poiché in questo anno mi devo sposare posso delegare, durante la mia assenza, un mio collega che ha i requisiti per svolgere tale funzione? Se la risposta è negativa come risolvere il problema?
Certo di una sua risposta, la ringrazio.
Nel quesito posto si può prevedere un SI e un NO; il SI è sicuramente quello che dovrà dire lei quando si sposa, il NO è in riferimento alla delega che vuole dare al suo collega.
Lei è stato incaricato per tale funzione dal committente o dal responsabile dei lavori ai sensi dell’art. 90, comma 4, D.Lgs 81/08 per svolgere i compiti sanciti dall’art.92, D.Lgs 81/08 per cui non può delegare nessun tecnico al suo posto. Nella fattispecie la Cassazione si è espressa affermando che “il delegato non può delegare.” L’unico che può delegare è il committente o il responsabile dei lavori.
Le soluzioni comunque, secondo un parere personale, possono essere due:
- Lei deve dimettersi dall’incarico e dare la possibilità al committente o al responsabile dei lavori di nominare un altro coordinatore;
- Lei resta coordinatore per l’esecuzione (anche durante la luna di miele) e il committente o il responsabile dei lavori nominerà un secondo coordinatore per il tempo necessario.
Nella fattispecie se si dovesse optare per la seconda soluzione è opportuno ricordare che l’eventuale violazione di cui all’art.92 sarà contestata a tutti e due i coordinatori e la sanzione amministrativa o penale non sarà divisibile per due, ma ognuno risponderà per la propria.