Le lastre ondulate in cemento amianto in buono stato devono essere rimosse?
Sono un Architetto, volevo gentilmente porle un quesito:
un comune dove sto eseguendo dei lavori, sta chiedendo al Committente la rimozione di un tetto di copertura in cui vi sono lastre di eternit, anche se le stesse sono conservate in buono stato, non presentano sfaldamenti, rotture o quant’altro. Si precisa che nelle vicinanze vi sono analoghi casi ma agli stessi non gli è stato notificato nulla.
Vorrei sapere se il committente deve rimuovere le lastre della copertura o può avvalersi di altre soluzioni.
Grazie per l’eventuale risposta al mio quesito e come sempre gentilissimo per tutto.
Mi corre l’obbligo di precisare che con il termine “eternit” non devono essere indicate le lastre che contengono fibre di amianto. Eternit è il nome di una ditta che produceva queste lastre e che probabilmente in seguito all’entrata in vigore della Legge 27 marzo 1992, n° 257 “Norme relative alla cessazione dell’impiego dell’amianto” ha prodotto lastre ondulate prive di fibre di amianto.
Pertanto il termine con il quale si deve indicare la presenza di fibre di amianto è: lastre ondulate o piane contenenti cemento amianto.
In merito al quesito Le preciso quanto segue:
1)Probabilmente al “Comune” è stato inoltrato un esposto nei confronti del proprietario della casa con il tetto in lastre ondulate in cemento amianto e questo dovrebbe essere l’unico motivo per cui agli altri non è stato ancora notificato niente;
2) Nel momento in cui il “Comune” viene a conoscenza che nelle vicinanze vi sono case con la copertura in lastre ondulate in cemento amianto, deve usare lo stesso criterio e cioè notificare un provvedimento di bonifica a tutti i proprietari, tale da evitare che si possano verificare dispersione nell’aria di fibre di amianto;
Prima di procedere alla bonifica è opportuno effettuare una valutazione del rischio al fine di accertare le condizioni delle lastre (punto 2, D.M.6 settembre 94).
Al termine della valutazione si stabilisce quale metodo attuare e precisamente:
a) Rimozione dei materiali contenenti amianto; b) Incapsulamento; c) confinamento (punto 3, D.M. 6 settembre 94).
RIMOZIONE: la rimozione dei materiali contenenti amianto deve avvenire quando il materiale è in cattivo stato di conservazione; se ha subìto danneggiamenti a causa di manutenzione; se è friabile (cioè se si sgretola al contatto delle dita). In altre parole il materiale contenente amianto deve essere rimosso quando rappresenta potenziale pericolo di rilascio di fibre a causa delle condizioni innanzi esposte.
INCAPSULAMENTO: quando non ci troviamo nelle condizioni della RIMOZIONE per cui le lastre sono in buono stato di conservazione, si provvede all’incapsulamento delle lastre ricoprendo le stesse con prodotti penetranti o ricoprenti (a seconda del tipo di prodotto usato) che tendono ad inglobare le fibre di amianto.
I trattamenti da effettuare sono tre con prodotti di colore diverso in modo che quando i colori cominciano a deteriorarsi a causa degli agenti atmosferici, fuoriesce il coloro sottostante; ciò sta a significare che deve essere rifatto il trattamento.
CONFINAMENTO: questo sistema viene eseguito quando il materiale è in buone condizioni (come nella fattispecie dell’incapsulamento) e consiste nell’isolare le lastre come se fossero chiuse in un involucro per cui non è possibile che in caso di rilascio di una fibra la stessa possa uscire dall’involucro e andare nell’aria. L’involucro può essere di qualsiasi materiale, anche di cemento; in altre parole è come se le lastre si affondassero nel cemento.
Concludendo, la “rimozione” deve essere effettuata quando i materiali sono in pessima condizione al fine di evitare un rilascio di fibre che potrebbe costituire un pericolo per gli esposti. Oggi poiché manca una corretta informazione si verifica che un materiale contenente amianto in buono stato di conservazione venga fatto rimuovere non tenendo conto degli altri due metodi e cioè “confinamento” e “incapsulamento” che sono meno gravosi dal punto di vista economico e nel contempo garantiscono una sicurezza perché impediscono eventuali rilascio di fibre.
Purtroppo su questa materia vi è molta improvvisazione perché pochi hanno letto il D.M. 6 settembre 94 e pochissimi il Capo III del D. Lgs 81/08 .