Chi è il preposto?
Da qualche mese ho iniziato ad esercitare le funzioni di coordinatore per l’esecuzione in edilizia. Leggendo il Testo Unico sulla sicurezza ho notato che si parla anche della figura del preposto; a tal proposito voglio chiedere: Nei cantieri chi è questa figura? Ha responsabilità penali? Grazie
Prima di rispondere alle sue domande è opportuno precisare chi è la figura del “preposto”.
Chi si occupa da anni di sicurezza avrà certamente visto che già nei decreti degli anni ’50 (547/55, 164/56, 303/56 – ora abrogati dal D.Lgs 81/08- ) erano previste le sanzioni per i datori di lavoro, dirigenti e preposti i quali dovevano “esercitare, dirigere o sovrintendere alle attività alle quali erano addetti lavoratori subordinati, nell’ambito delle rispettive attribuzioni e competenze“. Con l’abrogata normativa il preposto era un soggetto privo di poteri e che aveva solo il compito di vigilare e controllare l’adempimento delle misure di sicurezza, anche se poi sui cantieri esercitava compiti che si potevano configurare in quelli del dirigente (se previsto) o del datore di lavoro. In tutti questi anni non si è avuta una normativa in merito che stabilisse le funzioni del preposto, tant’è che più volte la Corte di Cassazione è dovuta intervenire in merito per individuare i reali compiti di questa figura professionale.
Riallacciandomi alla sua prima domanda si può affermare che nei cantieri edili tale figura corrisponde nel 99% dei casi al capo cantiere.
Con l’entrata in vigore del D.Lgs. 09.04.2008, n°81, il legislatore ha voluto porre una particolare attenzione a tale figura. L’art.2, comma 1, lettera e) ha definito il preposto “persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa”.
Il preposto, pertanto, con il D.Lgs. 81/08 diventa una figura ben diversa da quella dell’abrogato DPR 547/55 e del D.Lgs 626/94; ora, infatti, deve possedere competenze professionali (riferite più alla qualifica funzionale che alle mansioni, mentre con l’abrogata normativa era il contrario basta leggere le ultime sentenze della Cassazione), ha limitati poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli a significare che il preposto non deve adottare le misure di prevenzione e protezione che sono di competenza del datore di lavoro e dirigente, ma deve garantire affinché quanto disposto dagli stessi sia attuato.
A mio parere con il termine “garantisce” di cui all’art.2, comma 1, lettera e), il Legislatore ha voluto responsabilizzare in modo “pesante“il preposto che, nella fattispecie, si vede garante nei confronti dei lavoratori per tutte le disposizioni impartite dal datore di lavoro e dirigente.
Era più giusto, così come è avvenuto negli anni passati per altre figure professionali (coordinatori) sostituire il verbo GARANTIRE con VIGILARE.
A mio parere il tutto è stato fatto a salvaguardia del datore di lavoro che, a sua volta, è ulteriormente garantito, avendo un preposto con competenze professionali, da una eventuale “culpa in eligendo”.
Per l’ultima domanda, per quanto attiene le responsabilità penali, le posso dire che il preposto è sanzionato con l’arresto o in alternativa con l’ammenda:
- dall’art.56 per l’inosservanza degli obblighi di cui all’art.19, comma 1, lett. a),b),c),d).e) ed f);
- dall’art.159, comma 2, lettera a) per l’inosservanza di cui agli artt.96, comma 1, lettera a); 100, comma 3; 121; 136, commi 5 e 6; 137, comma 1; 145, commi 1 e 2;
- dall’art.159, comma 2, lettera b) per l’inosservanza degli artt. 118, commi 3 e 5; 123; 140, commi 3 e 6; 152, comma 2;
- dall’art.170 comma 1, lettera a) per la violazione degli artt. 168, commi 1 e 2; 169, comma 1, lettera b);
- dall’art.170 comma 1, lettera b) per la violazione dell’art. 169, comma 1, lettera a);
- dall’art.179 comma 1, lettera a) per la violazione degli artt. 174, comma 2 e 3; 175;
- dall’art.179 comma 1, lettera b) per la violazione dell’art. 174, comma 1, lettera a);
- dall’art.263 comma 1, lettera a) per la violazione degli artt. 225; 226; 228,commi 1,3,4, e 5; 236, comma 3; 237; 238, comma1; 240, commi 1 e 2; 241; 242, commi 1 e 2;
- dall’art.263 comma 1, lettera b) per la violazione degli artt. 229, commi 1, 2, 3 e 5; 239, commi 1 e 4;
- dall’art.283 comma 1, lettera a) per la violazione degli artt 271, comma 2; 272; 273, comma 1; 274, commi 2 e 3; 275; 2756; 278, commi 1 e 4; 279, commi 1 e 2.