Devono essere nominati i coordinatori quando vi è una sola impresa…
Volevo chiedere un’informazione in merito al coordinatore della sicurezza e in fase di progettazione e di esecuzione. Nel caso di lavori di manutenzione straordinaria (facciate e coperture), eseguite da unica impresa di durata inferiore ai 200 ug, ma con ponteggio, è necessaria la redazione del PSC e quindi del coordinatore?
La ringrazio anticipatamente per l’attenzione, Le invio cordiali saluti.
Premesso che:
- con l’entrata in vigore del D.Lgs 81/08 gli uomini/giorni sono calcolati solo ai fini della trasmissione della notifica preliminare di cui all’art.90;
- quando i lavori non sono soggetti a permesso di costruire ovvero a presentazione di denuncia di inizio attività (art 90, comma 11) il committente non deve nominare il coordinatore per la progettazione di cui all’art 90, comma3. Se successivamente dovesse subentrare una seconda impresa, il committente dovrà nominare il coordinatore per l’esecuzione (art. 90, comma 4) dei lavori il quale dovrà redigere il P.S.C. (sostituendo nella fattispecie il coordinatore per la progettazione), ai sensi dell’art 90, comma 4;
Per quanto attiene alla Sua domanda “una sola impresa, lavori di durata inferiore a 200 uomini/giorni, con ponteggio (è stato abrogato l’allegato II del D.Lgs 494/96 “rischi particolari” di cui all’art. 3, comma 3, lettera b))”, il committente:
- non deve trasmettere la notifica preliminare (art 99) poiché l’impresa è una e la durata dei lavori è inferiore a 200 u/g;
- non deve nominare il coordinatore per la progettazione poiché l’impresa è una ;(Nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese, anche non contemporanea il committente designa il coordinatore per la progettazione – Art.90, comma 3)
- il committente deve attenersi a quanto sancito dall’art.90, comma 9 che recita:
“Il committente o il responsabile dei lavori, anche nel caso di affidamento dei lavori ad un’unica impresa:
a) verifica l’idoneità tecnico-professionale dell’impresa affidataria, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi in relazione alle funzioni o ai lavori da affidare, con le modalità di cui all’allegato XVII. Nei casi di cui al comma 11, il requisito di cui al periodo che precede si considera soddisfatto mediante presentazione da parte delle imprese del certificato di iscrizione alla Camera di commercio, industria e artigianato e del documento unico di regolarità contributiva, corredato da autocertificazione in ordine al possesso degli altri requisiti previsti dall’allegato XVII;
b) chiede alle imprese esecutrici una dichiarazione dell’organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all’Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti. Nei casi di cui al comma 11, il requisito di cui al periodo che precede si considera soddisfatto mediante presentazione da parte delle imprese del documento unico di regolarità contributiva e dell’autocertificazione relativa al contratto collettivo applicato;
c) trasmette all’amministrazione competente, prima dell’inizio dei lavori oggetto del permesso di costruire o della denuncia di inizio attività, il nominativo delle imprese esecutrici dei lavori unitamente alla documentazione di cui alle lettere a) e b). L’obbligodi cui al periodo che precede sussiste anche in caso di lavori eseguiti in economia mediante affidamento delle singole lavorazioni a lavoratori autonomi, ovvero di lavori realizzati direttamente con proprio personale dipendente senza ricorso all’appalto. In assenza del documento unico di regolarità contributiva, anche in caso di variazione dell’impresa esecutrice dei lavori, l’efficacia del titolo abilitativo è sospesa”.
Il datore di lavoro della impresa operante in cantiere deve comunque redigere il P.O.S. di cui all’art.2,comma 1, lettera h).
Comunque, se il committente volesse nominare per tale lavoro i coordinatori non incorre in nessuna violazione; è, comunque, doveroso far rilevare che detti coordinatori, nella fattispecie, si assumono gli obblighi di cui agli artt. 91 e 92.