Coordinatore per l’esecuzione negli appalti pubblici
Negli appalti pubblici il coordinatore per l’esecuzione dei lavori deve essere “esterno” all’amministrazione oppure è un responsabile dell’Ufficio tecnico?
Grazie
Nel caso di appalti pubblici, ai sensi dell’art. 127 del D.P.R. 21.12.1999, n° 554 le funzioni di Coordinatore per l’esecuzione dei lavori devono essere svolte dal Direttore dei lavori.
Se il Direttore dei lavori non è in possesso dei requisiti professionali di cui all’art.98 del D.Lgs 81/08, la stazione appaltante deve provvedere alla nomina di un tecnico, anche esterno, che abbia requisiti di cui all’articolo innanzi citato; nella fattispecie tale figura prende il nome di Direttore operativo che dovrà assolvere ai seguenti compiti:
a) assicurare, tramite opportune azioni di coordinamento, l’applicazione delle disposizioni contenute nei piani di sicurezza previsti dalla vigente normativa;
b) adeguare i predetti piani e il relativo fascicolo previsti dalla normativa stessa in relazione all’evoluzione dei lavori e alle eventuali modifiche intervenute;
c) organizzare tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione;
d) proporre alla stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle norme in materia di sicurezza nei cantieri, la sospensione dei lavori, l’allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere o la risoluzione del contratto;
e) sospendere in caso di pericolo grave ed imminente le singole lavorazioni fino alla comunicazione scritta degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate……”.