Responsabilità del coordinatore nel montaggio del ponteggio
Se un ponteggio è montato in sicurezza e correttamente ancorato, ma non è dotato di libretto e non è stato fatto il calcolo, il coordinatore cosa rischia?
La ringrazio per la risposta.
Per rispondere alla Sua domanda è opportuno precisare: 1) se il ponteggio è privo di libretto poiché mancante dell’apposita autorizzazione rilasciata dal Ministero del Lavoro (Art. 131, comma2 , D.Lgs 81/08), il ponteggio deve essere rottamato;
2) se il ponteggio è privo di libretto poiché lo stesso è stato smarrito, il ponteggio non può essere montato. Per eseguire il montaggio deve essere richiesto una copia del libretto, che deve contenere tutti gli elementi del ponteggio, al venditore o al fabbricante del ponteggio;
3) se non è stato fatto il calcolo, se richiesto, è stato violato l’art.133 (D.Lgs.81/08).
Il Coordinatore per l’esecuzione dei lavori, in tutti e tre i casi ha violato l’art.92, comma 1, lettera a) che recita: “verifica, con opportune azioni di coordinamento e controllo, l’applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100 e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro”. Tale violazione è sanzionata con l’arresto da 3 a 6 mesi o con l’ammenda da € 3.000 a € 12.000