Notifica Preliminare
Volevo sapere cosa succede o per meglio dire a cosa si va incontro al fatto di non trasmettere la notifica preliminare all’ASL e alla direzione provinciale del lavoro prima dell’inizio dei lavori nel caso di una costruzione privata.
L’ex art. 11 del D.Lgs. 494/96 sanzionava, al committente, la mancata trasmissione della notifica preliminare con un’ammenda pecuniaria da € 516 a € 3098.
Con l’entrata in vigore del D.Lgs. 81/2008 (T.U.), la mancata trasmissione della notifica preliminare di cui all’art. 99, quando prevista, all’ASL e alla Direzione Provinciale del Lavoro prima dell’inizio dei lavori, non viene sanzionata pecuniariamente ma, ai sensi dell’art. 90 comma 10, “è sospesa l’efficacia del titolo abilitativo, a seguito comunicazione dell’inadempienza all’amministrazione concedente da parte dell’organo di vigilanza”. In pratica, se l’ispettore contesta la mancata trasmissione della notifica preliminare, ne deve dare immediata comunicazione all’amministrazione comunale che dovrà provvedere alla sospensione del permesso di costruire o della DIA.
Si precisa che la notifica preliminare deve essere redatta secondo l’allegato XII del D.Lgs. 81/2008, che può essere scaricata dalla sezione Modulistica.