Nomina Responsabile dei Lavori
Poiché per motivi di lavoro abito lontano dal paese dove devo realizzare un fabbricato per civile abitazione, da chi mi posso far rappresentare in loco?
Grazie per la risposta.
Se Lei non può seguire i lavori durante la realizzazione del suo fabbricato è opportuno che conferisca l’incarico, con apposita delega con capacità decisionali e di spesa (schema della delega è riportata nella sezione “Modulistica”), ad un Responsabile dei lavori.
Il Responsabile dei lavori deve essere pertanto uno “specialista” prescelto, secondo il mio parere, tra i seguenti soggetti:
•Il progettista incaricato della progettazione dell’opera;
• L’appaltatore incaricato dell’esecuzione dei lavori;
• Il direttore dei lavori incaricato del controllo dell’esecuzione dell’opera.
Ciò troverebbe conferma nell’art. 2, comma 1°, lett. c, D.Lgs. 494/96 che testualmente recita :
“Responsabile dei lavori: Soggetto che può essere incaricato dal committente ai fini della progettazione o della esecuzione o del controllo dell’esecuzione dell’opera”
Nel D.Lgs. 81/2008 (T.U. sulla sicurezza pubblicato sul Supplemento Ordinario n°108/L della G.U. n°101 del 30.04.2008) , il Legislatore all’art. 89 ha tenuto a precisare che” il Responsabile dei lavori è il soggetto incaricato (nella 494/96… è il soggetto che può essere incaricato..), dal committente, della progettazione o del controllo dell’esecuzione dell’opera (nella 494/96.. ai fini della progettazione o della esecuzione o del controllo dell’esecuzione dell’opera); tale soggetto coincide con il progettista per la fase di progettazione dell’opera e con il direttore dei lavori per la fase di esecuzione dell’opera”.
Con l’entrata in vigore del il committente non potrà nominare quale Responsabile dei lavori, l’appaltatore incaricato all’esecuzione dei lavori, ma bensì solo il progettistadirettore dei lavori.