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Agosto 2008 |
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Rinviato al l’adeguamento al D.V.R. Il Senato, a tempo di record, ha approvato la conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, recante disposizioni urgenti in materia di monitoraggio e trasparenza dei meccanismi di allocazione della spesa pubblica, nonché in materia fiscale e di proroga di termini. (Legge 2 Agosto 2008 n° 129 – pubblicata sulla G.U. n° 180 del 02/08/2008). MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 3 GIUGNO 2008, N. 97 « 2-bis. All’articolo 306, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, le parole: “decorsi novanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale” sono sostituite dalle seguenti: “a decorrere dal 1° gennaio 2009”»; Con questa legge vengono prorogate al 1° gennaio 2009 le disposizioni di cui agli artt.: 17, comma 1, lettera a), D.Lgs 81/08 “Il datore di lavoro non può delegare le seguenti attività: a) la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto dall’articolo 28″; 28, D.Lgs.81/08 “1. La valutazione di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a), anche nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro, deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato, secondo i contenuti dell’accordo europeo dell’8 ottobre 2004, e quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, nonché quelli connessi alle differenze di genere, all’età, alla provenienza da altri Paesi. 2. Il documento di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a), redatto a conclusione della valutazione, deve avere data certa e contenere: a) una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l’attività lavorativa, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa; b) l’indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati, a seguito della valutazione di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a); c) il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza; d) l’individuazione delle procedure per l’attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli dell’organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri; e) l’indicazione del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o di quello territoriale e del medico competente che ha partecipato alla valutazione del rischio; f) l’individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento. 3. Il contenuto del documento di cui al comma 2 deve altresì rispettare le indicazioni previste dalle specifiche norme sulla valutazione dei rischi contenute nei successivi titoli del presente decreto”. Le disposizioni di cui agli articoli 17, comma 1, lettera a), e 28, nonché le altre disposizioni in tema di valutazione dei rischi che ad esse rinviano, ivi comprese le relative disposizioni sanzionatorie, previste dal D.Lgs. 81/08, diventano efficaci dal 1° gennaio 2009fino a tale data continuano a trovare applicazione le disposizioni previgenti (D.Lgs. 626/94 e.m.i.) ****** |
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Informazioni INAIL per i datori di lavoro Trasmissione nominativo R.L.S. Non attenersi ancora a quanto sancito dall’art.18, comma 1, lettera aa), D.Lgs. 81/08 Uno degli obblighi del datore di lavoro e del dirigente è quello di “comunicare annualmente all’INAIL i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza“. In una nota l’INAIL invita i datori di lavoro a non effettuare, per il momento, alcun adempimento in quanto sono in corso di definizioni le modalità e i termini di comunicazione. Denuncia infortuni La denuncia di infortunio deve sempre essere presentata all’INAIL competente dal datore di lavoro (indipendentemente da ogni valutazione personale sul caso), entro due giorni da quello in cui ha ricevuto il primo certificato medico con prognosi che comporta astensione dal lavoro superiore a tre giorni. IL DATORE DI LAVORO :
L’Istituto deve richiedere l’invio del certificato medico al datore di lavoro nelle sole ipotesi in cui non lo abbia già ricevuto dall’infortunato o dal medico certificatore. Il datore di lavoro, per gli infortuni con prognosi superiore a 3 giorni, deve inviare, entro due giorni, copia della denuncia all’Autorità locale di P.S. del luogo dove è avvenuto l’infortuni. Nei comuni in cui mancano gli uffici della Polizia di Stato (Commissariato o Questura), la denuncia d’infortunio deve essere presentata al Sindaco (art. 54, D.P.R. n. 1124/1965). Per tale adempimento occorre compilare il quadro presente sulla copia da presentare alla Pubblica Sicurezza e su quella per il datore di lavoro. Il datore di lavoro deve indicare il codice fiscale del lavorare. In caso di denuncia mancata, tardiva, inesatta oppure incompleta è prevista l’applicazione di una sanzione amministrativa da € 516,46 a € 1549,37 (D.P.R. n. 1124/1965, art. 53 e L. 561/1993, art. 2, comma 1, lett. B). Per le violazioni contestate a partire dal 1° gennaio 2007 è prevista la quintuplicazione delle sanzioni amministrative (art. 1 comma 1177 della legge finanziaria 2007).
La presente denuncia telematica può essere usata per gli infortuni avvenuti ai lavoratori :
Il servizio non è ancora attivo per i lavoratori:
Si ricorda che il lavoratore : deve informare immediatamente il datore di lavoro (o il preposto all’azienda) di qualsiasi infortunio subìto per evitare la perdita del diritto all’indennità relativa ai giorni precedenti la segnalazione (art. 52, D.P.R. n. 1124/1965). ****** |
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Sei il visitatore n°: Ultimo aggiornamento: 18-Dic-2008 22:21 – Esposito Salvatore 2008 © – Tutti i diritti sono riservati Ideato, realizzato e gestito da Francesco Esposito. Per qualsiasi problema inerente il sito, contattami all’indirizzo e-mail: francesco.esposito@lavorareinsicurezza.com |
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