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Ottobre 2008 |
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Dal 1° Gennaio 2009 i lavoratori che entreranno per la prima volta in cantiere dovranno avere una formazione obbligatoria di 16 ore Un’importante novità è scaturita, in occasione della stipula del CCNL delle costruzioni, al fine di evitare infortuni per quei lavoratori che per la prima volta si affacciano nel mondo del lavoro in edilizia. Questa innovazione è stata introdotta dalle Parti Sociali- dall’ANCE e dalla associazioni sindacali del settore FENEAL-UIL, FILCA-CISL e FILLEA-CGIL. Questi corsi saranno in fase di sperimentazione per due anni al fine di verificare se si otterrà una forte riduzione degli infortuni e con la speranza di non vedere più situazioni di cui alla foto 1. I corsi saranno effettuati già dal mese di ottobre c.a. presso le scuole edili. Speriamo che ciò possa far si che gli infortuni domani possano essere solo casuali e non causali. ****** |
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Il 31 Ottobre 2008 scade il termine per la presentazione del modello “SC Durc Interno” al fine di ottenere i benefici contributivi È stato ancora prorogato, dal 30 settembre 2008, al 31 ottobre 2008 il termine di scadenza per la presentazione del modello “SC 37 Durc interno” tendente all’ottenimento dei benefici contributivi e normativi in materia di lavoro e legislazione sociale. Il motivo di questa nuova proroga, secondo quanto precisato dall’Inps, serve per consentire di predisporre sistemi più facili per trasmettere il documento. Al fine dell’ottenimento del Durc interno il datore di lavoro deve rilasciare annualmente una dichiarazione sul modello SC 37 Durc interno circa il rispetto dei contratti collettivi; tale dichiarazione ha validità annuale, 1° gennaio – 31 dicembre. Per rilascio del DURC interno, il datore di lavoro deve ritrovarsi nelle seguenti condizioni: correttezza degli adempimenti mensili/periodici; corrispondenza tra versamenti effettuati e versamenti accertati, come dovuti, dagli istituti interessati; inesistenza di inadempienze in atto; rateazione del debito contributivo approvata dall’istituto interessato; sospensione dei pagamenti a seguito di disposizioni legislative (esempio calamità naturali); richiesta di compensare il debito contributivo con un credito documentato. La verifica delle precitate condizioni viene effettuata solo sulle posizioni contributive delle aziende con dipendenti. Per il rilascio del “Durc interno” non risultano ostative le seguenti situazioni: crediti dell’istituto iscritti a ruolo con cartella sospesa a seguito di ricorso amministrativo o giudiziario; crediti dell’istituto non iscritti a ruolo, in pendenza di contenzioso amministrativo, ovvero in pendenza di ricorso giudiziario; aver beneficiato degli aiuti di Stato per i CFL non conformi alle regole dell’UE da rimborsare, e aver beneficiato delle agevolazioni previste per l’acquisizione di lavoratori di imprese sottoposte a procedure di amministrazione straordinaria (Dl n. 23/2003, legge n. 81/2003). Risultano, invece, ostative: le violazioni commesse dai datori di lavoro interessati alle disposizioni penali e amministrative in materia di tutela delle condizioni di lavoro (sicurezza, riposi, lavoro irregolare). Per ulteriori delucidazioni in merito è opportuno leggere la circolare INPS n°51 del 18.04.2008 o rivolgere eventuali quesiti allo stesso Istituto. ****** |
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Sei il visitatore n°: Ultimo aggiornamento: 18-Dic-2008 19:13 – Esposito Salvatore 2008 © – Tutti i diritti sono riservati Ideato, realizzato e gestito da Francesco Esposito. Per qualsiasi problema inerente il sito, contattami all’indirizzo e-mail: francesco.esposito@lavorareinsicurezza.com |
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