Marzo 2009 | ||
Approvato lo schema del decreto correttivo ed integrativo al D.Lgs 81/08 dal Consiglio dei Ministri: forse si chiariscono alcuni dubbi e si colmano vuoti legislativi
Stavamo per abituarci al D.Lgs 09.04.2008, n°81 e subito viene “stravolto” con l’approvazione, in data 27.03.2009 da parte del Consiglio dei Ministri, dello schema correttivo e integrativo al succitato decreto. Lo schema approvato è composto da 136 articoli di modifica ed integrazione degli articoli del D.Lgs 81/08 e di altri 38 articoli di modifica ed integrazione ai relativi allegati. Tale schema potrebbe subire altre variazioni dovendo essere sottoposto al parere della Conferenza Stato-Regioni, delle parti sociali nonché delle Commissioni parlamentari, per cui la sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dovrebbe avvenire entro il 16 del mese di maggio, salvo imprevisti. Il D.Lgs 81/08 è stato certamente stravolto (in alcuni casi si è ritornati alle norme dell’abrogato D.Lg. 494/96; viene ridefinito il ruolo del responsabile dei lavori; vengono ridotte le sanzioni; ritornano gli uomini/giorno con i “rischi particolari”; la “ data certa” deve essere attestata dalla firma sul DVR da parte del D.d.l.; RSPP;RSL o RLST etc.). Per non confondere le idee a chi ci segue su questo sito e per poter esprimere un giudizio finale, atteso che potrebbero ancora esserci altre modifiche, è opportuno attendere la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del decreto di modifica ed integrazione al D.Lgs. 81/08. Per il momento, da una prima sommaria lettura, a prescindere da alcuni errori di riferimento a qualche articolo, personalmente esprimo un parere positivo alle modifiche e integrazioni apportate. ****** |
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Comunicazione all’INAIL dei nominativi degli RLS – Art. 18, comma 1, lettera r), D.Lgs 81/08 (Obblighi del datore di lavoro e del dirigente)
È attiva sul portale dell’INAIL (Punto cliente) la procedura per la comunicazione dei nominativi dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS). I datori di lavoro devono effettuare la comunicazione utilizzando la procedura online, entro il 16 maggio 2009. I datori di lavoro che hanno già inviato delle comunicazioni all’INAIL devono ripetere l’invio utilizzando la procedura o il format previsto. Approfondimenti: ****** |
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Testo Unico sulla Sicurezza: pubblicata la Legge n° 14/09 di conversione del D.L. 207/08 “Milleproroghe” contenente alcuni adempimenti del D.Lgs. 81/08
Nella Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28-02-2009 S.O. n. 28 è stata pubblicata la legge n°14 del 27.02.2009 di conversione del Decreto legge 207/2008 il cosiddetto “milleproroghe” che contiene la proroga di alcuni adempimenti del D.Lgs 81/08 e precisamente: Art. 32 – Modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 1. Le disposizioni di cui agli articoli 18, comma 1, lettera r) (Invio all’INAIL e all’IPSEMA dei dati relativi agli infortuni superiori ad 1 giorno) , e 41, comma 3, lettera a) ( Divieto di visite mediche “preassuntive”), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, si applicano a decorrere dal 16 maggio 2009. L’art.32, ai commi 2-bis e 2 ter prevede l’estensione da 12 a 24 mesi dalla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 81/2008, del termine entro cui devono essere emanati i decreti ministeriali applicativi del decreto legislativo medesimo per quelle particolari amministrazioni indicate nell’art. 3 comma 2 del D. Lgs. n. 81/2008. Nei riguardi delle Forze armate e di Polizia, del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, dei servizi di protezione civile, nonché nell’ambito delle strutture giudiziarie, penitenziarie, di quelle destinate per finalità istituzionali alle attività degli organi con compiti in materia di ordine e sicurezza pubblica, delle università, degli istituti di istruzione universitaria, delle istituzioni dell’alta formazione artistica e coreutica, degli istituti di istruzione ed educazione di ogni ordine e grado, delle organizzazioni di volontariato di cui alla legge 1 agosto 1991, n. 266, e dei mezzi di trasporto aerei e marittimi, le disposizioni del presente decreto legislativo sono applicate tenendo conto delle effettive particolari esigenze connesse al servizio espletato o alle peculiarità organizzative, individuate entro e non oltre dodici mesi (ventiquattro mesi) dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo con decreti emanati, ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988 n. 400, dai Ministri competenti di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale, della salute e per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale nonché, relativamente agli schemi di decreti di interesse delle Forze armate, compresa l’Arma dei carabinieri ed il Corpo della Guardia di finanza, gli organismi a livello nazionale rappresentativi del personale militare; analogamente si provvede per quanto riguarda gli archivi, le biblioteche e i musei solo nel caso siano sottoposti a particolari vincoli di tutela dei beni artistici storici e culturali. Con i successivi decreti, da emanare entro dodici mesi (ventiquattro mesi) dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta dei Ministri competenti, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della salute, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, si provvede a dettare le disposizioni necessarie a consentire il coordinamento con la disciplina recata dal presente decreto della normativa relativa alle attività lavorative a bordo delle navi, di cui al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271, in ambito portuale, di cui al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 272, e per il settore delle navi da pesca, di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 298, e l’armonizzazione delle disposizioni tecniche di cui ai titoli dal II al XII del medesimo decreto con la disciplina in tema di trasporto ferroviario contenuta nella legge 26 aprile 1974, n. 191, e relativi decreti di attuazione ****** |
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