Ancora una ulteriore vergognosa proroga (31 Dicembre 2011) affinché i Volontari della Protezione Civile e quelli del corpo nazionale dei VV.F possano essere computati quali lavoratori. Le motivazioni di tale proroga.
Con il D.P.C.M. 25 marzo 2011, ancora una volta è stata rinviata la soluzione del problema inerente le cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381,le organizzazioni di volontariato della protezione civile, ivi compresi i volontari della Croce Rossa Italiana e del Corpo Nazionale soccorso alpino e speleologico, e i volontari dei vigili del fuoco di cui all’art. 3, comma 3-bis del DLgs 81/08 e s.m.i..
Pertanto, i Volontari della Protezione Civile e i volontari del corpo nazionale dei VV.F., restano ancora lavoratori di serie “B”. Fino al 31.12.2011 , salvo proroghe, non sono tutelati in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro.
Le motivazioni che hanno indotto il Ministero della gioventù a prorogare i termini per porre fine a tale incresciosa situazione è che: “ La norma si prefigge lo scopo di assicurare la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro anche in ambiti molto peculiari quali le organizzazioni di volontariato di protezione civile. La proroga si rende indispensabile per ottenere un ampio e condiviso concerto che uniformi le diverse esigenze e i diversi ambiti di operatività, sia garantendo sia alle cooperative sociali di cui alla legge 381/91, che agli operatori delle organizzazione di volontariato la necessaria sicurezza nelle attività che svolgono nel tempo del loro impiego”.
Noi stiamo ponendo l’attenzione su questo problema sin dal lontano 26.10.2008 nella sezione “Approfondimenti Titoli diversi” di questo sito; per chi non ci avesse seguito riproponiamo parte di quanto già scritto subito dopo la proroga al 31 MARZO 2011 avvenuta con il D.L. 29.12.2010 n° 225, “MILLEPROROGHE” :
“In pratica se non viene emanato il Decreto tanto atteso, succede che i volontari di cui all’art 3, comma 3-bis, D.Lgs 81/08 e s.m.i. sono equiparati a lavoratori ai sensi dell’art 2, comma 1, lettera a), D.Lgs 81/08 e s.m.i., ma non computati come tali ai sensi dell’art 4, comma 1, lettera g), del decreto innanzi citato.
Ciò significa che in una organizzazione di volontari, gli stessi sono da considerarsi quali lavoratori “immaginari “.
Esempio: in una associazione di volontari, ci sono 2 lavoratori subordinati ( dipendenti dell’associazione) e 10 volontari. Il Presidente dell’associazione , nella fattispecie svolge compiti di datore di lavoro, quando deve attenersi al D.Lgs 81/08 e s.m.i. non computa nel calcolo dei lavoratori i volontari ma solo i lavoratori subordinati per cui non deve elaborare il DVR (Oltre 10 dipendenti) ma deve elaborare l’autocertificazione (fino a 10 dipendenti) poiché i lavoratori da computare sono 2 e non 12 compresi i volontari. nella fattispecie pertanto non si applica a favore dei volontari il D.Lgs 81/08 e s.m.i.
Se invece nell’associazione ci sono solo volontari gli stessi non sono tutelati dal D.Lgs 81/08 e s.m.i. ma nella fattispecie si applicano solamente i principi generali del codice civile e penale”.
Mi auguro che l’attesa di tutti i giovani e non, impegnati nel volontariato, in un lavoro non retribuito a beneficio della collettività non possa sintetizzarsi in un proverbio che dalle nostre parti recita: “ Aspetta ciuccio mio cà l’erba cresci” che tradotto significa :“ Aspetta asino mio che l’erba cresce”. Noi ci batteremo attraverso questo sito affinché ciò non avvenga.
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