Approvate le “PROCEDURE STANDARDIZZATE”, per la valutazione dei rischi e per la elaborazione del D.V.R., di cui all’art 29, commi 5 e 6, D.Lgs 81/08 e s.m.i.
21/07/2012
Il 16 Maggio 2012 è stato raggiunto un primo traguardo da parte della Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro approvando le “procedure standardizzate “ per la valutazione dei rischi , di cui all’art 29, commi 5 e 6, D.Lgs 81/08 e s.m.i., che venivano già menzionate nell’abrogato D.Lgs 626/94.
I contenuti del documento, per il momento, non si conoscono nei particolari perché dovranno essere recepiti con apposito decreto interministeriale e dopo tre mesi dalla sua entrata in vigore si dovrà redigere il DVR con tali procedure per tutte le aziende a prescindere dal numero dei dipendenti.
Per quanto attiene al numero dei dipendenti è opportuno far rilevare che nelle aziende che occupano fino a 10 lavoratori le procedure standardizzate sono un OBBLIGO come può evincersi dall’art 29, comma 5, D.Lgs 81/08 e s.m.i. che sancisce che “ I datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori , EFFETTUANO la valutazione dei rischi di cui al presente articolo sulla base delle procedure standardizzate di cui all’art 6, comma 8, lettera f).”
Per le aziende che occupano fino a 50 lavoratori i datori di lavoro , ai sensi dell’art 29, comma 6, D.Lgs 81/08 e s.m.i. “ POSSONO effettuare la valutazione dei rischi sulla base delle procedure standardizzate di cui all’art 6, comma 8, lettera f)”.
Le procedure standardizzate non si applicano alle attività di cui all’articolo 31, comma 6, lettere:
a) nelle aziende industriali di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, e successive modificazioni,soggette all’obbligo di notifica o rapporto, ai sensi degli articoli 6 e 8 del medesimo decreto;
b) nelle centrali termoelettriche;
c) negli impianti ed installazioni di cui agli articoli 7, 28 e 33 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e successive modificazioni;
d) nelle aziende per la fabbricazione ed il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni;
g) nelle strutture di ricovero e cura pubbliche e private con oltre 50 lavoratori.
Il documento, approvato dalla Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro, si compone di due parti, la prima è composta da modulistica mentre la seconda è una specie di manuale che serve per la valutazione dei rischi ( una quasi totalità di rischi presenti nell’ambiente di lavoro sono riportati in tale manuale), nonché per la compilazione del DVR.
Per avere una valutazione diciamo quasi perfetta è opportuno che tali procedure siano integrate anche con le banche dati INAIL , ASL etc….
Nell’applicazione di tali procedure sicuramente troveranno difficoltà coloro che hanno redatto le Autocertificazioni come una dichiarazione del datore di lavoro “…… di aver effettuato la valutazione di tutti i rischi.” senza specificare né i rischi e né le modalità con le quali eliminarli o ridurli.
Per anni attraverso questo sito ho sempre affermato che l’Autocertificazione di cui all’art 28, comma 5, D.Lgs 81/08 e s.m.i. doveva essere intesa come la redazione di un MINI-DVR e non come una sterile certificazione.
Pertanto, fino al 31 Dicembre 2012, resterà in vigore la redazione dell’Autocertificazione di cui all’art 29, comma 5, D.Lgs 81/08 e s.m.i., come da proroga di cui al D.L. 57/2012.
Dal primo Gennaio 2013, molti datori di lavoro dovranno augurarsi..…………………… “speriamo che me la cavo”.
Salvatore ESPOSITO