C.P.T (Comitati Paritetici Territoriali)
C.P.T (Comitati Paritetici Territoriali): cosa fare?
27/09/2009
Premesso che ho il massimo rispetto per il C.P.T. e per tutti gli Organismi Paritetici però voglio esprimere il mio pensiero sull’opportunità del lavoro che svolge questo organismo.
Il C.P.T. (Comitato Paritetico Territoriale) svolge il compito di “consulenza” e “informazione” per i datori di lavoro delle imprese esecutrici dei lavori. Il personale del C.T.P. in un cantiere dovrebbe rilevare tutti gli inadempimenti in materia di sicurezza al fine di evitare successivamente contestazioni in materia di sicurezza da parte del personale ispettivo delle AA.SS. o del Ministero del Lavoro.
I Tecnici o Ispettori del C.P.T. per entrare in un cantiere devono essere autorizzati dal datore di lavoro dell’impresa esecutrice dei lavori a meno che quest’ultimo abbia stipulato una consulenza con detto Comitato per cui il personale C.P.T. ha libero accesso.
Si fa rilevare che gli articoli 2, 3, 5, 6 e 7, Legge 123/2007
Art.7 -Poteri degli organismi paritetici
1. Gli organismi paritetici di cui all’articolo 20 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, possono effettuare nei luoghi di lavoro rientranti nei territori e nei comparti produttivi di competenza sopralluoghi finalizzati a valutare l’applicazione delle vigenti norme in materia di sicurezza e tutela della salute sui luoghi di lavoro.
2. Degli esiti dei sopralluoghi di cui al comma 1 viene informata la competente autorità di coordinamento delle attività di vigilanza.
(omissis)
SONO STATI ABROGATI DALL’ART. 304 , D.LGS. 81/08 e s.m.i.
Analizziamo pertanto la situazione del cantiere dal punto di vista della “vigilanza” e della “verifica”.
Le figure a cui la legislazione vigente demanda delle responsabilità sono:
Committente o Responsabili dei lavori, Coordinatore per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori, Datore di lavoro dell’impresa esecutrice e affidataria, Dirigente, Preposto e Lavoratore.
Committente: soggetto qualificato in materia di sicurezza sul lavoro; in alternativa, Responsabile dei Lavori: soggetto che può essere incaricato dal committente per svolgere i compiti ad esso attribuiti dal D.lgs 81/08 e s.m.i. Nella fattispecie o l’uno o l’altro devono essere soggetti qualificati in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro. (Art, 89 comma 1, lettere b) e c)).
Gli obblighi e responsabilità del Committente o del Responsabile dei Lavori sono sanciti dagli articoli 90, 93, 99, 101 (Se qualche lettore si prende la briga di leggere questi articoli deve riconoscere al committente o responsabile dei lavori l’alta professionalità; ecco perché il Legislatore ha fatto del committente il primo attore della sicurezza nei luoghi di lavoro)
Coordinatore per l’esecuzione dei lavori: soggetto incaricato dal Committente o dal Responsabile dei lavori dell’esecuzione dei compiti di cui all’art. 92Tale figura deve essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 98, D.Lgs 81/08 e s.m.i. cioè deve frequentare un corso di 120 ore oltre ad aver espletato attività lavorativa nel settore delle costruzioni da uno a tre anni.
Il coordinatore per l’esecuzione dei lavori è l’ispettore del Committente, ha una professionalità in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro di alto livello.
I Datori di lavoro dell’impresa esecutrice e dell’impresa affidataria hanno degli obblighi ben precisi di cui sono in prima persona responsabili penalmente; addirittura per i datori di lavoro delle imprese affidatarie il D.lgs 106/09 ha integrato l’art.97 del D.Lgs 81/08 con il comma 3-ter che sancisce: “Per le attività di cui al presente articolo, il datore di lavoro dell’impresa affidataria, i dirigenti e i preposti devono essere in possesso di adeguata formazione”.
Nella organizzazione dell’azienda edile dovrebbe inoltre esserci il Dirigente e il Preposto, ognuno dei quali con propria professionalità e, soprattutto il secondo, con un grande bagaglio di esperienza.
Di fronte a tanta professionalità dovremmo rabbrividire, in realtà non è così perché nei cantieri c’è bisogno anche della visita del personale del C.P.T.
“Queste visite sono a carattere esclusivamente consulenziale in quanto servono a fornire valutazioni e supporto a Imprese, lavoratori e loro rappresentanti, su specifiche misure di prevenzione da adottarsi direttamente nel luogo di lavoro.
I sopralluoghi costituiscono un fondamentale collegamento tra CPT, imprese e lavoratori per questo sono l’attività che forse più di ogni altra, consente di svolgere l’azione di prevenzione e di consulenza che le parti sociali attribuiscono al nostro ente” (Fonte: www.cpt.to.it
A questo punto nascono spontanee alcune domande:
1) Queste visite a carattere esclusivamente consulenziale sono gratuite o a pagamento?
2) Cosa succede se i datori delle imprese affidatarie o esecutrici rifiutano tale consulenza?
3) A che serve la formazione dei Datori di Lavoro, Dirigenti, RLS, Preposti di cui all’art.37 “fatta anche” (comma 7-bis) e “deve avvenire” (comma 12) in collaborazione degli Organismi Paritetici?
4) A che serve la professionalità del Committente o del Responsabile dei Lavori?
5) A che serve il ruolo del Coordinatore per l’esecuzione dei lavori?
Gli Ispettori del Ministero del lavoro e delle AA.SS., viste le verifiche del Committente; del Datore di Lavoro dell’impresa affidataria ed esecutrice; dei Dirigenti, Preposti, Lavoratori e degli R.L.S, dell’RSPP, del Coordinatore per l’esecuzione dei lavori; la consulenza del personale tecnico del C.P.T., dovrebbero redigere solo verbali di “CONGRATULAZIONI” per il rispetto delle norme in materia di sicurezza nei cantieri edili.
Non mi meraviglio se tra non molto nasce un’associazione di “Ex Ispettori ora in pensione” che per “ulteriore consulenza” verifichi il cantiere prima degli ispettori “ufficiali”; e come se prima di un posto di blocco dei Carabinieri fosse opportuno istituire un posto di blocco delle “ronde” per rendere più agevole il lavoro alle forze dell’ordine.