Ora gli articoli Titolo III, Capo II – USO DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE- D.Lgs 81/08 e s.m.i., sono sanzionati!
19/09/2009
Riprendendo l’ultima frase dell’approfondimento “I D.P.I. con il D.Lgs. 81/08” 21.06.2009, “E’ doveroso anche ricordare che gli obblighi di cui al Capo II, dall’art 74 al 79 non sono stati sanzionati dal legislatore, forse …per dimenticanza”, si fa rilevare che con l’entrata in vigore del D.lgs 03.08.2009, n°106 che ha modificato e integrato il D.Lgs 81/08 si è posto rimedio a quella “dimenticanza”.
Il legislatore con il decreto correttivo ha posto in essere la sanzione a carico del datore di lavoro e del dirigente per la violazione degli articoli :
Articolo 75 – Obbligo di uso
I DPI devono essere impiegati quando i rischi non possono essere evitati o sufficientemente ridotti da misure tecniche di prevenzione, da mezzi di protezione collettiva, da misure, metodi o procedimenti di riorganizzazione del lavoro.
Sanzione a carico Datore di lavoro e dirigente |
Arresto da 3 a 6 mesi |
o ammenda da € 2.500 a € 6.400 |
Articolo 77 – Obblighi del datore di lavoro
(OMISSIS)
3. Il datore di lavoro, sulla base delle indicazioni del decreto di cui all’articolo 79, comma 2, fornisce ai lavoratori DPI conformi ai requisiti previsti dall’articolo 76.
4. Il datore di lavoro:
a) mantiene in efficienza i DPI e ne assicura le condizioni d’igiene, mediante la manutenzione, le riparazioni e le sostituzioni necessarie e secondo le eventuali indicazioni fornite dal fabbricante;
b) provvede a che i DPI siano utilizzati soltanto per gli usi previsti, salvo casi specifici ed eccezionali, conformemente alle informazioni del fabbricante;
c) fornisce istruzioni comprensibili per i lavoratori;
d) destina ogni DPI ad un uso personale e, qualora le circostanze richiedano l’uso di uno stesso DPI da parte di più persone, prende misure adeguate affinché tale uso non ponga alcun problema sanitario e igienico ai vari utilizzatori;
e) informa preliminarmente il lavoratore dei rischi dai quali il DPI lo protegge;
f) rende disponibile nell’azienda ovvero unità produttiva informazioni adeguate su ogni DPI;
g) stabilisce le procedure aziendali da seguire, al termine dell’utilizzo, per la riconsegna e il deposito dei DPI;
h) assicura una formazione adeguata e organizza, se necessario, uno specifico addestramento circa l’uso corretto e l’utilizzo pratico dei DPI.
5. In ogni caso l’addestramento è indispensabile:
a) per ogni DPI che, ai sensi del decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475, appartenga alla terza categoria;
b) per i dispositivi di protezione dell’udito.
Sanzione a carico Datore di lavoro e dirigente (Commi 3, 4, lett. a),b) e d), e 5) |
Arresto da 3 a 6 mesi |
o ammenda da € 2.500 a € 6.400 |
Sanzione a carico Datore di lavoro e dirigente (Comma 4, lett. e,) f), ed h) |
Arresto da 2 a 4 mesi |
o ammenda da € 1.000 a € 4.800 |
Sanzione a carico Datore di lavoro e dirigente (Comma 4, lettere c) e g) |
Sanzione amministrativa pecuniaria da € 500 a € 1.800 |