D.Lgs. 3 Agosto 2009 n° 106: un numero casuale o causale?
23/08/2009
Quando ho appreso il numero del decreto correttivo del D.Lgs 81/08, un brivido mi ha percorso la schiena.
Il n° 106, essendo io meridionale, mi ha riportato alla mente le tragedie che ogni anno si verificano sulla rinomata superstrada SS 106 ionica; inoltre non c’era da rallegrarsi visti i risultati avuti con i precedenti decreti approvati nel mese di agosto degli anni passati.
A parte queste premesse, leggendo, anche se non in modo approfondito, il D.Lgs 03.08.2009, n°106, la prima impressione non è poi così tragica.
La novità assoluta di questo decreto correttivo è la “patente a punti” che darà certamente garanzie di qualificazione sulla scelta delle imprese, soprattutto per quanto attiene l’accesso agli appalti pubblici e ai relativi finanziamenti.
L’argomento viene trattato nell’art.27, comma 1-bis (Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi) anche se i termini e le condizioni per il funzionamento di tale sistema saranno successivamente individuati in un DPR.
Per quanto riguarda il Titolo IV, la modifica e l’integrazione degli artt. 90 e 93 hanno confermato al Committente il ruolo che gli compete: primo attore della sicurezza.
La responsabilità della verifica degli obblighi dei coordinatori era già in capo al committente e al responsabile dei lavori con l’abrogato art.6 del D.lgs 494/96; poi il D.Lgs 81/08 aveva soppresso le sanzioni al committente che oggi invece sono state ripristinate con l’entrata in vigore del decreto correttivo, che ha modificato ed integrato l’art.93, il cui comma 2 così recita: “La designazione del coordinatore per la progettazione e del coordinatore per l’esecuzione dei lavori, non esonera il committente o il responsabile dei lavori dalle responsabilità connesse alla verifica dell’adempimento degli obblighi di cui agli articoli 91, comma 1, e 92, comma 1, lettere a), b), c) e d) lettere a), b), c) d) ed e)”
La violazione di tale comma è sanzionata al Committente o al responsabile dei lavori con l’arresto da 2 a 4 mesi o con l’ammenda da € 1.000 a € 4.800.
Personalmente condivido il correttivo apportato alle pene previste per le violazioni commesse dai datori di lavoro, dirigenti e coordinatori.
La pena dell’arresto è stata mantenuta agli stessi livelli del testo originario, mentre l’ammenda è stata ricalcolata in ragione dell’incremento dei prezzi al consumo per impiegati, operai, verificato su base ISTAT. Quanto approvato con il decreto correttivo è senza dubbio in linea col sistema normativo comunitario avendo preferito un sistema più di legalità che di repressione.
Per quanto attiene la pena del solo arresto, la stessa viene mantenuta per chi non ottempera al provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale per gravi e reiterate violazioni in materia di sicurezza sul lavoro (art. 14, comma 10, D.Lgs 81/08 e s.m.i.). E’ stata inoltre mantenuta per la violazione dell’art.29, comma 1, per l’omessa valutazione dei rischi nelle aziende di cui all’art.31, comma 6, lettere a),b),c),d), f) e g); nelle aziende di cui all’art. 268, comma 1, lettere c) e d), da atmosfere esplosive, cancerogeni mutageni, e da attività di manutenzione, rimozione smaltimento e bonifica di amianto; nonché per i cantieri temporanei o mobili nei quali vi è la compresenza di più imprese e la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a 200 u/g.
art.14, (Disposizioni per il contrasto del lavoro irregolare e per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori) sarà successivamente trattato perché necessita di un attento approfondimento.
Ho ritenuto opportuno soffermarmi su alcuni articoli del D.Lgs 81/08 che sono stati oggetto di discussioni e quesiti su questo sito e che ora sono stati modificati ed integrati dal D.Lgs 3 agosto 2009, n° 106.
grassetto nero sono riportate le modifiche e le integrazioni apportate rispetto al testo originario dal D.Lgs 106/09 e con le linee continue sono indicate le parti soppresse o sostituite
Articolo 93 – Responsabilità dei committenti e dei responsabili dei lavori
1. Il committente è esonerato dalle responsabilità connesse all’adempimento degli obblighi limitatamente all’incarico conferito al responsabile dei lavori. In ogni caso il conferimento dell’incarico al responsabile dei lavori non esonera il committente dalle responsabilità connesse alla verifica degli adempimenti degli obblighi di cui agli articoli 90, 92, comma 1, lettera e), e 99.
2. La designazione del coordinatore per la progettazione e del coordinatore per l’esecuzione dei lavori, non esonera il committente o il responsabile dei lavori dalle responsabilità connesse alla verifica dell’adempimento degli obblighi di cui agli articoli 91, comma 1, e 92, comma 1, lettere a), b), c) e d) lettere a), b), c) d) ed e)
Commento
Con il D.Lgs 81/08 era stata soppressa la penalità, a carico dei committenti o dei responsabili dei lavori, relativa alla violazione del comma 2, dell’art. 93. Con l’entrata in vigore del D.Lgs 106/09 è stata ripristinata tale penalità che prevede per i Committenti o per i Responsabili dei lavori l’arresto da 2 a 4 mesi o con l’ammenda da € 1.000 a € 4.800.
Articolo 28 – Oggetto della valutazione dei rischi
1. (omissis)
1-bis (omissis)
2. Il documento di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a), redatto a conclusione della valutazione può essere tenuto, nel rispetto delle previsioni di cui all’articolo 53, su supporto informatico e , deve avere data certa deve essere munito anche tramite le procedure applicabili ai supporti informatici di cui all’articolo 53, di data certa o attestata dalla sottoscrizione del documento medesimo da parte del datore di lavoro, nonché, ai soli fini della prova della data, dalla sottoscrizione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale e del medico competente, ove nominato, e contenere: (omissis)
3. (omissis)
3-bis. In caso di costituzione di nuova impresa, il datore di lavoro è tenuto ad effettuare immediatamente la valutazione dei rischi elaborando il relativo documento entro novanta giorni dalla data di inizio della propria attività.
Commento
Finalmente si è posto fine al “rompicapo” della scorsa estate su come apporre la data certa sul DVR.
Con il decreto correttivo al D.Lgs 81/08 è stato semplificato il procedimento ritenendo sufficiente per la certezza della data la firma sul Documento del datore di lavoro, dell’RSPP dell’RLS e del medico competente (se previsto) .
Altro problema risolto è il termine entro il quale deve essere redatto il Documento. Nel D.Lgs 81/08 di tale termine non veniva fatta menzione; con il decreto correttivo viene stabilito il termine di 90 giorni dalla data di inizio dell’attività per l’elaborazione del Documento.
Articolo 139 – Ponti su cavalletti
1.I ponti su cavalletti non devono aver altezza superiore a metri 2 e non devono essere montati sugli impalcati dei ponteggi. I ponti su cavalletti devono essere conformi ai requisiti specifici indicati nel punto 2.2.2. dell’allegato XVIII.
La violazione dell’art 139 è sanzionata per il datore di lavoro e dirigente con l’arresto fino a 2 mesi o con l’ammenda da € 500 a € 2.000
Commento
Su questo sito nella sezione “Approfondimenti” avevamo trattato questo problema con due articoli: “Ponti su cavalletti (Allegato XVIII, punto 2.2.2., D.Lgs 81/08): errore del Legislatore o errata interpretazione? – 08.03.2009″ e “In merito ai ponti su cavalletti, io la penso così – 10.04.2009”.
Con il D.Lgs 106/09 il tutto è stato risolto riportando una semplice integrazione all’art.139.
Articolo 138 – Norme particolari
1. Le tavole che costituiscono l’impalcato devono essere fissate in modo che non possano scivolare sui traversi metallici.
2. E consentito un distacco delle tavole del piano di calpestio dalla muratura non superiore a 30 centimetri
3. E fatto divieto di gettare dall’alto gli elementi del ponteggio.
4. E fatto divieto di salire e scendere lungo i montanti.
5. Per i ponteggi di cui alla presente sezione valgono, in quanto applicabili, le disposizioni relative ai ponteggi in legno. Sono ammesse deroghe:
a) alla disposizione di cui all’articolo 125, comma 4, a condizione che l’altezza dei montanti superi di almeno 1 metro l’ultimo impalcato o il piano di gronda;
b) alla disposizione di cui all’articolo 126, comma 1, a condizione che l’altezza del parapetto sia non inferiore a 95 cm rispetto al piano di calpestio;
c) alla disposizione di cui all’articolo 126, comma 1, a condizione che l’altezza del fermapiede sia non inferiore a 15 cm rispetto al piano di calpestio;
d) alla disposizione di cui all’articolo 128, comma 1, nel caso di ponteggi di cui all’articolo 131, commi 2 e 3, che prevedano specifici schemi-tipo senza sottoponte di sicurezza.
Commento
Al punto 2 dell’art. 138, il distacco delle tavole del piano di calpestio dalla muratura è stata riportata a 20 cm.; a mio parere non bisogna fare confusione con l’art. 122 che richiama l’Allegato XVIII, stabilendo al punto 2.1.4.3. che recita: “Le tavole devono essere assicurate contro gli spostamenti e ben accostate tra loro e all’opera in costruzione, è tuttavia consentito un distacco dalla muratura non superiore a 20 centimetri soltanto per la esecuzione di lavori in finitura”.
Qui, a mio parere, si potrebbero unificare i due articoli stabilendo che: “La distanza del piano di calpestio dalla muratura, anche in fase di esecuzione dei lavori in finitura, non deve essere superiore a 20 cm”.
Articolo 91 – Obblighi del coordinatore per la progettazione
1. Durante la progettazione dell’opera e comunque prima della richiesta di presentazione delle offerte, il coordinatore per la progettazione:
redige il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100, comma 1, i cui contenuti sono dettagliatamente specificati nell’ allegato XV;
b) predispone un fascicolo adattato alle caratteristiche dell’opera, i cui contenuti sono definiti all’ allegato XVI, contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e della protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, tenendo conto delle specifiche norme di buona tecnica e dell’allegato II al documento UE 26 maggio 1993. Il fascicolo non è predisposto nel caso di lavori di manutenzione ordinaria di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a) del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.
(*)c) coordina l’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 90 comma 1
(*) così modificato dall’art. 39 della Legge 7 Luglio 2009 n° 88
2. Il fascicolo di cui al comma 1, lettera b), è preso in considerazione all’atto di eventuali lavori successivi sull’opera.
La violazione dell’art.91, comma 1, viene sanzionata al Coordinatore per la progettazione con l’arresto da 3 a 6 mesi o con l’ammenda da € 2.500 a € 6.400
Commento
Prima dell’entrata in vigore del D.Lgs 106/09 l’ammenda era da € 3.000 a € 12.000, a mio parere un po’ pesante. Mi auguro che la diminuzione dell’ammenda non faccia abbassare la guardia da parte dei coordinatori.
Articolo 92 – Obblighi del coordinatore per l’esecuzione dei lavori
1. Durante la realizzazione dell’opera, il coordinatore per l’esecuzione dei lavori:
a) verifica, con opportune azioni di coordinamento e controllo, l’applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100 ove previsto e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro;
b) verifica l’idoneità del piano operativo di sicurezza, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento di cui all’articolo 100, assicurandone la coerenza con quest’ultimo, ove previsto, adegua il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100, ove previsto, e il fascicolo di cui all’articolo 91, comma 1, lettera b), in relazione all’evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere, verifica che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi piani operativi di sicurezza;
c) organizza tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione;
d) verifica l’attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere;
e) segnala al committente e segnala al committente o al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni degli articoli 94, 95 e 96 96 e 97, comma 1, alle prescrizioni del piano di cui all’articolo 100, ove previsto, e propone la sospensione dei lavori, l’allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione del contratto. Nel caso in cui il committente o il responsabile dei lavori non adotti alcun provvedimento in merito alla segnalazione, senza fornire idonea motivazione, il coordinatore per l’esecuzione dà comunicazione dell’inadempienza alla azienda unità sanitaria locale e alla direzione provinciale del lavoro territorialmente competenti;
f) sospende, in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate.
2. Nei casi di cui all’articolo 90, comma 5, il coordinatore per l’esecuzione, oltre a svolgere i compiti di cui al comma 1, redige il piano di sicurezza e di coordinamento e predispone il fascicolo, di cui all’articolo 91, comma 1, lettere a) e b), fermo restando quanto previsto al secondo periodo della medesima lettera b)”.
La violazione dell’art.92, comma 1,lettere a), b),c), e), ed f), è sanzionata al Coordinatore per l’esecuzione dei lavori con l’arresto da 3 a 6 mesi o con l’ammenda da € 2.500 a € 6.400
Commento
rima dell’entrata in vigore del D.Lgs 106/09 l’ammenda era da € 3.000 € 12.000; a mio parere una sanzione un po’ pesante. Mi auguro che la diminuzione dell’ammenda non faccia abbassare la guardia da parte dei coordinatori. Un dato strano è che in oltre dieci anni, in un territorio di 33 comuni ho preso atto delle dimissioni dalle proprie funzioni di solo 5 coordinatori per l’esecuzione dei lavori.
Concludendo devo sottolineare che il D.Lgs 3 agosto 2009, n° 106 necessita comunque di una futura rivisitazione con la speranza che il Legislatore non ci faccia un’ulteriore sorpresa per il mese di Agosto 2010.