“Febbre” dei datori di lavoro per la comunicazione del nominativo dell’RLS all’INAIL (entro il 16 maggio 2009)
“Febbre” dei datori di lavoro per la comunicazione del nominativo dell’RLS all’INAIL (entro il 16 maggio 2009)
13/05/2009
In questo mese di maggio abbiamo ricevuto centinaia di quesiti inerenti la trasmissione del nominativo dell’RLS all’INAIL.
Molti commercialisti sono stati e sono ancora in fermento e i corsi di formazione per l’RLS proliferano.
Tutto ciò è dovuto al fatto che il datore di lavoro che non trasmette il nominativo dell’RSL entro il 16 maggio c.a. (tra pochi giorni salvo proroghe) incorre nella sanzione amministrativa di € 500 ai sensi dell’art.18, comma 1, lettera aa), D.Lgs 81/08
Il Legislatore, al fine di “impegnare” i datori di lavoro a far nominare nelle aziende l’R.L.S., ha sancito nell’art. 48, comma 3, che “Tutte le aziende o unità produttive nel cui ambito non e’ stato eletto o designato il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza partecipano al Fondo di cui all’articolo 52.
Tale Fondo, costituito presso l’INAIL, è di sostegno alla piccola e media impresa, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriali e alla pariteticità.
Il Fondo è finanziato “da un contributo delle aziende di cui all’articolo 48,comma 3, (aziende nelle quali non è stato nominato il R.L.S.) in misura pari a due ore lavorative annue per ogni lavoratore occupato presso l’azienda ovvero l’unità produttiva”.
E’ opportuno ricordare che:
- per le aziende in attività alla data del 31.12.2008 la comunicazione deve essere inoltrata entro e non oltre il 16 maggio 2009 al fine di essere in regola con la comunicazione relativa all’anno 2008;
- per le aziende in attività alla data del 31.12.2009 l’inoltro dovrà essere effettuato entro il 31 marzo 2010.
“Per gli anni successivi, se non sono intervenute variazioni, l’utente avrà la possibilità di confermare la situazione già presente in archivio; altrimenti dovrà procedere ad una nuova segnalazione.”
Tutto ciò ha messo in allarme i datori di lavoro che stanno correndo ai ripari pensando che un’eventuale inadempimento li possa includere in qualche elenco per poi essere prescelti ai fini di un’ispezione da parte del personale ispettivo delle AA.SS. o della Direzione Provinciale del Lavoro.
Qualcuno si è posto il problema che se non è stato eletto l’RLS o l’RLST viene a cadere tutto il sistema sicurezza all’interno dell’azienda?
Il datore di lavoro a chi consulta preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi se non c’è l’(art. 50, comma 1, lettera b), D.Lgs 81/08)
Il datore di lavoro a chi consulta per la designazione dell’RSPP se non c’è l’(art.50, comma 1, lettera c), D.Lgs 81/08);
Il datore di lavoro a chi consulta in merito all’organizzazione della formazione dei lavoratori di cui all’art.37 se non c’è l’(art.50, comma 1, lettera d), D.Lgs 81/08);
Da quanto in parte evidenziato, si evince l’importanza fondamentale della figura dell’RLS all’interno dell’organizzazione della sicurezza aziendale, ancora non compresa a pieno dai datori di lavoro, che è stata rivalutata in queste ultime settimane esclusivamente per evitare un sanzione amministrativa di € 500.
Se tutto ciò possa essere utile per tenere alta l’attenzione per la sicurezza nei luoghi di lavoro, tale “febbre” sia la BENVENUTA .