QUALE formazione per datori di lavoro, lavoratori, preposti, lavoratori autonomi, RLS e RLST?
08/01/2009
Nel 2009 con la Conferenza Stato-Regioni si spera di porre fine al problema della formazione che fino ad oggi ha lasciato solo confusione tra gli addetti ai lavori.
Dai quesiti trasmessi al Dr. Francesco ho dedotto che fosse opportuno dare un piccolo contributo per cercare di risolvere i dubbi inerenti il problema della Formazione.
L’augurio è che i soggetti interessati a fare chiarezza su tale annoso problema possano, dopo il periodo festivo, iniziare il confronto per poter dare a tutti noi un quadro chiaro su ciò che è la formazione per le figure professionali che di seguito vado a trattare.
Datore di Lavoro (RSPP)
Il Datore di Lavoro che intende avvalersi dell’art. 34 (svolgimento diretto del datore di Lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi) deve frequentare corsi di formazione, di durata minima di 16 ore e massima di 48 ore, adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative.
I contenuti minimi e le modalità dei corsi sono definiti mediante accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano adottato, previa consultazioni delle parti sociali, entro il termine di dodici mesi dall’entrata in vigore del D.Lgs 81/08 (entro il 15 maggio 2009).
Fino alla pubblicazione dell’accordo di cui al periodo precedente, conserva validità la formazione effettuata ai sensi dell’articolo 3 del decreto ministeriale 16 gennaio 1997, il cui contenuto è riconosciuto dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in sede di definizione dell’accordo di cui al periodo precedente.
Pertanto, il datore di lavoro che svolge direttamente i compiti propri del servizio di prevenzione e protezione (RSPP), di primo soccorso, nonché di prevenzione incendi e di evacuazione dovrà frequentare il corso di RSPP (da 16 ore a 48 ore, Art. 34, comma 2, D.Lgs 81/08), per il primo soccorso (D.M. 388/2003 – Azienda gruppo A 16 ore; gruppo B e C 12 ore) e prevenzione incendi ed evacuazione (rischio basso 4 ore; rischio medio 8 ore; rischio elevato 16 ore – D.M. 10 Marzo 98).
Il datore di lavoro che svolge i compiti di cui al comma 1 dell’art.34, è altresì tenuto a frequentare corsi di aggiornamento nel rispetto di quanto previsto nell’accordo dalla Conferenza Stato-Regioni. L’obbligo di frequentare corsi di aggiornamento si applica anche a coloro che abbiano frequentato i corsi di cui all’articolo 3 del decreto ministeriale 16 gennaio 1997 e agli esonerati dalla frequenza dei corsi, ai sensi dell’articolo 95 del Decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626.
Si fa rilevare che l’art. 34, comma 3, D.,Lgs 81/08 non indica alcun arco temporale entro cui effettuare l’aggiornamento dei Datori di lavoro che svolgono le funzioni di RSPP, ma rimanda il tutto alla Conferenza Stato-Regioni che dovrà stabilire entro il 15 maggio 2009 tempi, modalità e contenuti anche dei corsi di aggiornamento.
A.S.P.P. e R.S.P.P.
Per svolgere le funzioni di A.S.P.P. e R.S.P.P. è necessario essere in possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore nonché di un attestato di frequenza, con verifica di apprendimento a specifici corsi a seconda dei macro settori.
Per lo svolgimento della funzione di R.S.P.P., oltre ai requisiti sopra citati, è necessario possedere un attestato di frequenza, con verifica dell’apprendimento, a specifici corsi di formazione in materia di prevenzione e protezione dei rischi, anche di natura ergonomica e da stress lavoro-correlato di cui all’articolo 28, comma 1, di organizzazione e gestione delle attività tecnico amministrative e di tecniche di comunicazione in azienda e di relazioni sindacali. I corsi di cui ai periodi precedenti devono rispettare in ogni caso quanto previsto dall’accordo sancito il 26 gennaio 2006 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 37 del 14 febbraio 2006, e successive modificazioni.
L’A.S.P.P. deve frequentare il MODULO A – corso base – della durata di 28 ore + valutaz. Finale e il MODULO B – corso di specializzazione – della durata variabile dalle 12 alle 68 ore a seconda del macrosettore scelto.
L’R.S.P.P. oltre i MODULI A e B deve frequentare anche il MODULO C che è un modulo di specializzazione per i soli RSPP – durata 24 ore + verifica finale.
Coloro che sono in possesso di laurea in una delle seguenti classi: L7, L8, L9, L17, L23, di cui al decreto del Ministro dell’università e della ricerca in data 16 marzo 2007, pubblicato nel S.O alla G.U. n. 155 del 6 luglio 2007, o nelle classi 8, 9, 10, 4, di cui al decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica in data 4 agosto 2000, pubblicato nel S.O alla G.U. n. 245 del 19 ottobre 2000, ovvero nella classe 4 di cui al decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica in data 2 aprile 2001, pubblicato nel S.O. alla G.U. n. 128 del 5 giugno 2001, ovvero di altre lauree riconosciute corrispondenti ai sensi della normativa vigente, sono esonerati dalla frequenza ai corsi di formazione Moduli A e B. Ulteriori titoli di studio possono essere individuati in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
A tal proposito corre l’obbligo di sottolineare che la maggior parte dei piani di studio dei percorsi di laurea delle classi di cui all’art. 32, comma 5, D.Lgs 81/08, non prevedono alcun esame specifico in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro.
Gli R.S.P.P. e gli A.S.P.P. sono comunque tenuti a frequentare corsi di aggiornamento secondo gli indirizzi definiti nell’accordo Stato-regioni del 26 gennaio 2006 pubblicato sulla G.U. n°37 del 14 febbraio 2006. È fatto salvo quanto previsto dall’articolo 34 (Svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi).
Lavoratori
Anche per quanto attiene la formazione dei lavoratori, la durata, i contenuti minimi e le modalità sono definiti mediante accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adottato, previa consultazione delle parti sociali, entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore del D.Lgs 81/08 (entro il 15 maggio 2009).
art 37 ha dato dei punti fermi da rispettare per quanto attiene la formazione.
Infatti lo stesso articolo, al comma 1 sancisce che il datore di lavoro deve assicurare al lavoratore una formazione con particolare riferimento a: “a) concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza;
b) rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell’azienda”.
Sempre l’art.37, comma 4, stabilisce che” La formazione e, ove previsto, l’addestramento specifico devono avvenire in occasione:
a) della costituzione del rapporto di lavoro o dell’inizio dell’utilizzazione qualora si tratti di somministrazione di lavoro;
b) del trasferimento o cambiamento di mansioni;
c) della introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi”.
comma 6, dell’art 37, in merito all’aggiornamento precisa che “La formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti deve essere periodicamente ripetuta in relazione all’evoluzione dei rischi o all’insorgenza di nuovi rischi”.
Per quanto riguarda i corsi relativi al primo soccorso e prevenzione incendi ed evacuazione, i lavoratori dovranno frequentare il corso per il primo soccorso (D.M. 388/2003 – Azienda gruppo A 16 ore; gruppo B e C 12 ore) e prevenzione incendi ed evacuazione ( rischio basso 4 ore; rischio medio 8 ore; rischio elevato 16 ore – D.M. 10 Marzo 98).
Preposti
Anche per i preposti è un obbligo frequentare corsi di formazione così come sancito dall’art. 19, comma 1, lettera g), D.Lgs 81/08.
I preposti oltre a frequentare i corsi come tutti i lavoratori, ai sensi dell’art.37, comma 7, ricevono a cura del datore di lavoro e in azienda, un’adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro. I contenuti della formazione di cui al presente comma comprendono:
a) principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi;
b) definizione e individuazione dei fattori di rischio;
c) valutazione dei rischi;
d) individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione”.
Lavoratori autonomi.
I lavoratori autonomi che compiono opere o servizi ai sensi dell’articolo 2222 del codice civile, relativamente ai rischi propri delle attività svolte e con oneri a proprio carico hanno facoltà di:
partecipare a corsi di formazione specifici in materia di salute e sicurezza sul lavoro, incentrati sui rischi propri delle attività svolte, secondo le previsioni di cui all’articolo 37, fermi restando gli obblighi previsti da norme speciali. Questo è quanto stabilito dall’art.21, D.Lgs 81/08.
Molti hanno inteso “ hanno facoltà di…..” come una non obbligatorietà dei lavoratori autonomi a frequentare i corsi di formazione.
A mio parere, tale interpretazione è errata atteso che
’art. 26, comma 1, lettera a) , per quanto riguarda gli “Obblighi connessi ai contratti d’appalto o d’opera o somministrazione” obbliga il datore di lavoro a verificare l’idoneità tecnico-professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi…;
art.90, comma 9, lettera a), obbliga il committente a verificare l’idoneità tecnico professionale dell’impresa affidataria, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare, con le modalità di cui all’allegato
Al comma 2, lettera d), dell’allegato XVII , ai fini della verifica dell’idoneità tecnico-professionale, si legge: “I lavoratori autonomi dovranno esibire almeno:
attestati inerenti la propria formazione e la relativa idoneità sanitaria previsti dal presente decreto legislativo”.
Pertanto si può affermare che i lavoratori autonomi devono frequentare a proprie spese corsi di formazione professionale.
Per tali corsi la durata, i contenuti minimi e le modalità sono definiti mediante accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano adottato, previa consultazioni delle parti sociali, entro il termine di dodici mesi dall’entrata in vigore del D.Lgs 81/08 (entro il 15 maggio 2009).
appresentante Lavoratori Sicurezza
Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, così come sancito dall’art. 37 ,comma 10, ha diritto ad una formazione particolare in materia di salute e sicurezza concernente i rischi specifici esistenti negli ambiti in cui esercita la propria rappresentanza, tale da assicurargli adeguate competenze sulle principali tecniche di controllo e prevenzione dei rischi stessi.
art.37,comma 11, stabilisce la durata minima dei corsi in 32 ore iniziali, di cui 12 sui rischi specifici presenti in azienda e le conseguenti misure di prevenzione e protezione adottate, con verifica di apprendimento.
Nello stesso comma vengono inoltre indicati i contenuti minimi della formazione che sono:
“a) principi giuridici comunitari e nazionali; b) legislazione generale e speciale in materia di salute e sicurezza sul lavoro; c) principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi; d) definizione e individuazione dei fattori di rischio; e) valutazione dei rischi; f) individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione; g) aspetti normativi dell’attività di rappresentanza dei lavoratori; h) nozioni di tecnica della comunicazione”.
La contrattazione collettiva nazionale deve disciplinare le modalità dell’obbligo di aggiornamento periodico, la cui durata non può essere inferiore a 4 ore annue per le imprese che occupano dai 15 ai 50 lavoratori e a 8 ore annue per le imprese che occupano più di 50 lavoratori.
appresentante Lavoratori Sicurezza Territoriale.
art. 48; D.Lgs 81/08 norma la formazione dei RSLT i quali hanno diritto
“ad una formazione particolare in materia di salute e sicurezza concernente i rischi specifici esistenti negli ambiti in cui esercita la propria rappresentanza, tale da assicurargli adeguate competenze sulle principali tecniche di controllo e prevenzione dei rischi stessi.”
Vengono rinviate in sede di contrattazione collettiva le modalità, la durata e i contenuti specifici della formazione.
I RLST, al fine di acquisire adeguate competenze in materia di sicurezza sul lavoro, dovranno comunque effettuare un percorso formativo di almeno 64 ore iniziali, da effettuarsi entro 3 mesi dalla data di elezione o designazione, e 8 ore di aggiornamento annuale.