Infortunio in itinere
16/11/2008
Ci sono state più volte chieste notizie inerenti gli infortuni in itinere che interessano il privato ma soprattutto il settore pubblico. Pertanto, affrontiamo tale problema riportando integralmente quanto ripreso da fonti INAIL.
L’infortunio in itinere
Con l’articolo 12 del decreto legislativo 38/2000 viene introdotta, frutto di una vasta casistica giurisprudenziale, la copertura assicurativa per gli infortuni subiti dai lavoratori assicurati:
– durante il normale percorso di andata e ritorno dall’abitazione al posto di lavoro (sono esclusi dalla tutela gli infortuni occorsi entro l’abitazione, comprensiva delle pertinenze e delle parti condominiali);
–durante il normale percorso che il lavoratore deve fare per recarsi da un luogo di lavoro ad un altro, nel caso di rapporti di lavoro plurimi;
– durante l’abituale percorso per la consumazione dei pasti qualora non esista una mensa aziendale.
Le eventuali interruzioni e deviazioni del normale percorso non rientrano nella copertura assicurativa ad eccezione dei seguenti casi:
– interruzioni/deviazioni effettuate in attuazione di una direttiva del datore di lavoro;
– interruzioni/deviazioni “necessitate” ossia dovute a causa di forza maggiore (es.:guasto meccanico) o per esigenze essenziali ed improrogabili (es.:soddisfacimento di esigenze fisiologiche) o nell’adempimento di obblighi penalmente rilevanti (es.:prestare soccorso a vittime di incidente stradale);
– le brevi soste che non alterano le condizioni di rischio.
L’assicurazione opera anche nel caso di utilizzo di un mezzo di trasporto privato, a condizione che sia necessitato l’uso (es: inesistenza di mezzi pubblici che colleghino l’abitazione del lavoratore al luogo di lavoro; incongruenza degli orari dei servizi pubblici con quelli lavorativi; distanza minima del percorso tale da poter essere percorsa a piedi).
Rimangono esclusi dall’indennizzo gli infortuni direttamente causati dall’abuso di sostanze alcoliche e di psicofarmaci, dall’uso non terapeutico di stupefacenti e allucinogeni nonché dalla mancanza della patente di guida da parte del conducente.
Limiti spaziali del percorso tutelato
L’art. 12 del D.Lgs. n. 38/2000, nel codificare la disciplina pretoria in materia di infortunio in itinere, ha esteso la tutela assicurativa agli eventi lesivi occorsi ai lavoratori “durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro…..”.
Dalla disposizione normativa, tuttavia, non si evince se il rischio in itinere protetto includa anche le pertinenze e le aree comuni (pianerottoli, scale, cortili, viali, strade interne, ecc.) rispettivamente dell’abitazione e del luogo di lavoro.
Per quanto attiene agli infortuni occorsi nelle pertinenze e nelle aree comuni del luogo di lavoro, non vi è dubbio che – quando ne ricorrono tutti i presupposti – l’evento sia tutelabile e che vada inquadrato non come infortunio in itinere bensì come infortunio accaduto in attualità di lavoro, in quanto i confini dell’ambito aziendale, nella vasta accezione di cui all’art. 1, D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (Cassazione, n. 5937/01).
La questione si presenta più complessa nel caso di infortuni occorsi nelle pertinenze e nelle aree condominiali dell’abitazione del lavoratore, trattandosi di decidere se tali luoghi che, pur essendo di suo esclusivo o comune “godimento”, egli deve comunque necessariamente percorrere per accedere alla via pubblica, rientrino o meno nel rischio in itinere protetto.
Si tratta di una problematica del tutto inedita, che non risulta mai affrontata dalla giurisprudenza di legittimità prima dell’entrata in vigore del decreto legislativo n. 38/2000 e che trova soluzioni diversificate nei sistemi di tutela dell’infortunio in itinere vigenti in alcuni paesi europei.
Salvo riesame della questione nel caso si consolidassero in futuro diversi orientamenti giurisprudenziali, si ritiene, allo stato, di dover aderire ai criteri enunciati in una recente sentenza della Corte di Cassazione (n. 9211/03) che, negando l’indennizzabilità dell’infortunio occorso ad un lavoratore caduto mentre percorreva le scale condominiali per recarsi dalla propria abitazione al luogo di lavoro, ha affermato il seguente principio: “l’infortunio in itinere, come tale indennizzabile, non appare configurabile oltre che nell’ipotesi di infortunio subito dal lavoratore nella propria abitazione (o nel proprio domicilio o dimora) – in relazione al quale non sono in verità mai sorti dubbi – anche in quella di infortunio verificatosi nelle scale condominiali od in altri luoghi di comune (e forzosa) proprietà privata”.
I passaggi in cui si articola l’impianto argomentativo della suddetta sentenza possono essere così ricostruiti:
- “da una interpretazione logico – sistematica dell’intero contenuto del citato art. 12 e da una lettura di alcune espressioni in detta norma riportate (“luogo di abitazione”; “normale percorso”;”utilizzo del mezzo privato, purchè necessitato”) si evince in maniera chiara che l’infortunio in itinere debba verificarsi nella pubblica strada o, comunque, non in luoghi identificabili con quelli di esclusiva (o comune) proprietà del lavoratore assicurato, con conseguente impossibilità, quindi, di una sua configurazione all’interno degli indicati luoghi condominiali”;
- intercorre, infatti, un peculiare rapporto tra i beni condominiali e le singole unità abitative, rapporto che si caratterizza sia perché l’assicurato, “al di là dei poteri pieni ed esclusivi sul proprio immobile, ha anche, se non la disponibilità completa, quanto meno il potere di intervenire efficacemente – anche attraverso la doverosa sollecitazione degli organi preposti all’amministrazione – su tutto ciò che interessa i beni condominiali” stessi, sia perché abitazione e beni condominiali hanno l’identica “destinazione a fungere da luoghi naturali di espletamento delle occupazioni quotidiane e personali del lavoratore”;
- le aree condominiali, dunque, “possono considerarsi, seppure in senso improprio, come pertinenze dell’abitazione o come beni che, per essere funzionalmente connessi con essa, sono assoggettati ai fini che qui interessano ad un unitario trattamento”;
- ne consegue che, come le abitazioni, anche le pertinenze e le aree condominiali non rientrano nel percorso sulla via pubblica il cui rischio costituisce l’oggetto della copertura assicurativa.
Proprio sulla base delle considerazioni sopraillustrate, si ritiene che possa, invece, considerarsi compresa nel percorso protetto quella particolare tipologia di strade condominiali che, essendo aperte al traffico di un numero indeterminato di veicoli, presentano caratteristiche di utilizzo e condizioni di rischio che non coincidono con quelle indicate dalla Suprema Corte. Si fa presente, al riguardo, che la stessa Corte di Cassazione ha avuto modo, in passato, di precisare che dalla nozione di “strada”, quale area ad uso pubblico destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli animali, restano escluse soltanto le strade riservate all’uso esclusivo di privati proprietari, ma non anche quelle, pur di proprietà privata, destinate a soddisfare le esigenze di una comunità indifferenziata (sentenze nn. 12148/1993 e 3169/1999).
Da tutto quanto sopra rappresentato discende sul piano operativo che:
- rispetto al luogo di abitazione, è escluso dalla tutela l’infortunio avvenuto entro l’ambito domestico, inteso come comprensivo delle pertinenze dell’abitazione e delle parti condominiali (pianerottoli, scale, cortili, viali, strade interne o, comunque, riservate all’uso esclusivo di privati proprietari, ecc.);
- peraltro, ove ne ricorrano tutte le condizioni, può rientrare nella tutela l’infortunio occorso nelle strade che, pur di proprietà privata, sono destinate a soddisfare le esigenze di una comunità indifferenziata e sono, perciò, aperte al traffico di un numero indeterminato di veicoli;
- rispetto al luogo di lavoro, l’infortunio occorso fuori dalle pertinenze dello stesso luogo di lavoro va inquadrato come “infortunio in itinere”, mentre quello occorso all’interno delle pertinenze va inquadrato come “infortunio in attualità di lavoro”.
Interruzioni non necessitate del normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro.
Ordinanza della Corte Costituzionale n. 1 del 10 gennaio 2005.
Con ordinanza del 29 aprile 2003, il Tribunale di Trento ha sollevato eccezione di incostituzionalità con riferimento all’articolo 2, terzo comma, del D.P.R. n.1124/1965, integrato dall’art. 12 del D. Lgs. n. 38/2000, nella parte in cui esclude dalla copertura assicurativa ogni interruzione non necessaria del normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro.
Con la recente ordinanza n. 1 del 10 gennaio 2005, la Corte Costituzionale ha dichiarato infondata la questione sollevata dal giudice rimettente ritenendo che, anche alla luce dell’orientamento giurisprudenziale della Corte di Cassazione, una breve sosta che non alteri le condizioni di rischio per l’assicurato, non integra l’ipotesi dell’interruzione e non si pone al fuori della copertura assicurativa.
Sulla problematica affrontata dalla Corte, l’Istituto si era già espresso con le “Linee guida per la trattazione degli infortuni in itinere” del 15 giugno 1998, dove, al punto 4.1.2. C, si afferma che “ […] brevi differimenti della partenza o brevi soste lungo il tragitto (la brevità va valutata anche in rapporto alle motivazioni dei ritardi), […] non costituiscono elementi tali da influire negativamente sulla valutazione della compatibilità degli orari”.
Alla luce della recente pronuncia della Corte Costituzionale, le suddette istruzioni devono ritenersi integrate nel senso che le brevi soste che non espongono l’assicurato a un rischio diverso da quello che avrebbe dovuto affrontare se il normale percorso casa-lavoro fosse stato compiuto senza soluzione di continuità, non interrompono il nesso causale tra lavoro e infortunio e non escludono l’indennizzabilità dello stesso.
Le Unità Territoriali sono pertanto invitate ad uniformarsi a tale nuovo orientamento giurisprudenziale.
– Fonte INAIL-