Gli autotrasportatori: il D.Lgs. 81/08; gli orari di lavoro nel D.Lgs. 19 Novembre 2007 n° 234
04/11/2008
E’ stato più volte richiesto di trattare l’argomento relativo alla sicurezza sul lavoro degli Autotrasportatori e questa volta pertanto corre l’obbligo rivolgere l’attenzione verso questa categoria i cui attori principali li troviamo ogni giorno sulle strade.
Gli Autotrasportatori possono essere dipendenti di aziende che lavorano per conto terzi o di aziende che lavorano per conto proprio. E’ opportuno precisare che l’imprenditore dell’azienda che lavora per conto terzi presta il servizio con propri mezzi di trasporto per uno o più committenti; l’imprenditore che opera per conto proprio finalizza il trasporto alle proprie esigenze.
In tutte e due i casi il datore di lavoro deve attenersi, in materia di sicurezza sul lavoro, anche al D.Lgs 81/08.
Se in una azienda gli addetti sono superiori a 10, il datore di lavoro deve effettuare la valutazione dei rischi e successivamente elaborare il D.V.R. di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a), D.Lgs 81/08 in collaborazione con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, nei casi di cui all’articolo 41 (Leggere nella sezione “APPROFONDIMENTI” di questo sito Per quali tipologie di aziende è richiesta la nomina del medico competente?); se nell’azienda gli addetti sono inferiore a 10 il datore di lavoro deve effettuare l’autocertificazione dell’avvenuta valutazione dei rischi; tale autocertificazione può essere fatta fino al 30 giugno 2012 (Art.29, comma 5, secondo periodo, D.Lgs 81/08).Dopo il 30 giugno 2012 il datore di lavoro che occupa fino a 10 dipendenti dovrà effettuare il D.V.R. sulle base delle procedure standardizzate di cui all’art.6, comma 8, lettera f); tali procedure dovranno essere elaborate entro il 31 dicembre 2010 dalla Commissione Consultiva Permanente (art.6,comma 8, lettera f, D.Lgs 81/08).
L’individuazione e successivamente la valutazione del rischio per quanto attiene al personale addetto ai trasporti sono da ricercarsi soprattutto nella preparazione del piano di carico e scarico della merce, nell’aggancio di eventuale rimorchio alla motrice, nella guida del mezzo, nella sua manutenzione.
Le operazioni innanzi descritte vengono svolte innumerevoli volte generalmente dall’autista da solo o con personale di ausilio a terra impiegato per le manovre di avvicinamento e per le operazioni di carico e scarico.
Comunque, oltre a quelli già trattati, i maggiori rischi da tenere in considerazione nella elaborazione del D.V.R. sono relativi agli incidenti stradali, perdita del carico con eventuali infortuni a terzi, incendio o intossicazione a causa di trasporto di materiali infiammabili, alterazioni muscolo scheletriche per posture incongrue e stress.
Il datore di lavoro organizza il servizio di prevenzione e protezione all’interno della azienda o della unità produttiva, o incarica persone o servizi esterni costituiti anche presso le associazioni dei datori di lavoro o gli organismi paritetici, secondo le regole di cui al presente articolo. Gli addetti e i responsabili del servizio, interni o esterni, devono possedere le capacità e i requisiti professionali di cui all’articolo 32, devono essere in numero sufficiente rispetto alle caratteristiche dell’azienda e disporre di mezzi e di tempo adeguati per lo svolgimento dei compiti loro assegnati ( art.31, commi 1 e 2, D.Lgs 81/08
L’R.S.P.P., nelle aziende di autotrasporti, ha il compito di controllare anche la revisione e la manutenzione del veicolo intesa questa a conservare lo stesso in buono stato di funzionamento e nella dovuta pulizia; le operazioni di manutenzione devono essere effettuate nell’orario di lavoro in caso contrario tali ore devono essere considerate quale straordinario.
Inoltre l’R.S.P.P. deve riferire al datore di lavoro, anche sul coordinamento del servizio di prevenzione e protezione dai rischi.
Il datore di lavoro può svolgere direttamente i compiti propri del servizio di prevenzione e protezione dai rischi, di primo soccorso, nonché di prevenzione incendi e di evacuazione, nelle ipotesi previste nell’ ALLEGATO 2 dandone preventiva informazione al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ed alle condizioni di cui ai commi successivi.
Il datore di lavoro che intende svolgere i compiti di cui al comma 1, deve frequentare corsi di formazione, di durata minima di 16 ore e massima di 48 ore, adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative (art.34, commi 1 e 2 , D.Lgs 81/08
Nelle aziende di autotrasporto poiché vi è anche presente la movimentazione manuale dei carichi è opportuno che venga nominato il medico competente il quale deve collaborare con il datore di lavoro e l’R.S.P.P. nella stesura del D.V.R..
Nella fattispecie, la mancata nomina del medico competente inficia il D.V.R. per cui al datore di lavoro può essere contestato l’art. 17, comma 1, lettera a), per omissione della valutazione dei rischi, sanzionato dall’art.55, comma 1,lettera a) che prevede l’arresto da 4 a 8 mesi o l’ammenda da € 5.000 a € 15.000.
È opportuno ricordare che quando vi è la presenza anche di un solo lavoratore è necessario istituire il registro degli infortuni.
Fino a 6 mesi successivi all’emanazione del decreto interministeriale di cui all’art 8,comma 4, D.Lgs 81/08 (circa maggio 2009) restano in vigore le disposizioni relative al registro infortuni, come sancito dall’rt 53, comma 6, D.Lgs 81/08.
La mancanza del registro infortuni è sanzionata a i sensi dell’art.4, comma 4, lettera o), D.Lgs 626/94 con l’ammenda da € 2580 a € 15490.
Anche per la categoria degli autotrasportatori assume notevole importanza l’informazione e la formazione dei lavoratori di cui agli articoli 36 e 37 del D.Lgs 81/08, infatti da una indagine fatta dalla Commissione della Comunità Europea, hanno ricevuto una idonea formazione non oltre 10% degli autisti dei mezzi di trasporto.
Nella fattispecie è opportuno far presente che oltre al personale addetto alla guida del mezzo la formazione e l’informazione deve essere estesa anche al personale che assiste a terra il quale deve essere opportunamente formato sulle operazioni da svolgere in sicurezza.
Concludendo l’argomento trattato nelle sue linee essenziali, si vuole ricordare il rispetto dell’orario di lavoro degli Autotrasportatori; in fatti il mancato rispetto delle norme che regolano l’orario di lavoro sono causa di gravi incidenti spesso mortali.. A tale uopo riportiamo integralmente il D.Lgs. 19 novembre 2007, n° 234 “ Attuazione della direttiva 2002/15/CE concernente l’organizzazione dell’orario di lavoro delle persone che effettuano operazioni mobili di autotrasporti” ( Scaricabile nella sezione NORMATIVA di questo sito) già in vigore per i lavoratori dipendenti di imprese, mentre per i lavoratori autonomi tale decreto entrerà in vigore il 23 marzo 2009.
Nel suddetto decreto si evidenzia che la durata media della settimana lavorativa non può superare le 48 ore (art.4, comma 1). La durata massima della settimana lavorativa può essere anche di 60 ore a condizione che in un periodo di quattro mesi la media delle ore di lavoro non supera il limite di 48 ore settimanali.
Inoltre, si legge in tale decreto, che gli Autotrasportatori non possono lavorare per più di 6 ore consecutive senza un riposo intermedio (art 5, comma 1).
Quando l’orario di lavoro è compreso tra 6 e 9 ore il riposo intermedio deve essere di almeno 30 minuti mentre se il lavoro supera le 9 ore il riposo deve essere di 45 minuti (art 5, comma 1).
Se il lavoro viene svolto nelle ore notturne, l’orario di lavoro giornaliero non deve superare le 10 ore per ciascun periodo di 24 ore ( art 7,comma 1).