Per quali tipologie di aziende è richiesta la nomina del medico competente?
28/09/2008
La domanda che mi è stata posta da un ingegnere dovrebbe essere rivolta al Legislatore che nel D.Lgs 81/08 non specifica se il medico competente deve essere nominato per tutte o solo per alcune tipologie di aziende.
Chi segue gli “Approfondimenti” o i “Quesiti” di questo sito si sarà certamente convinto che più il Legislatore cerca di semplificare la normativa in materia di sicurezza sul lavoro e più si ingarbugliano le acque.
Per cercare di dare una risposta alla domanda postami è necessario, a mio parere, partire dall’art.18, comma 1, lettera a), D.Lgs.81/08 che recita: “Il datore di lavoro, che esercita le attività di cui all’articolo 3, e i dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono:
a) nominare il medico competente per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal presente decreto legislativo
d) “fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, ove presente”.
Se il Legislatore avesse spiegato quali sono i casi previsti dal presente decreto legislativo in cui si deve nominare il medico competente ci saremmo fermati a questo articolo e avremmo tutti le idee chiare. Alla lettera il Legislatore precisa che il datore di lavoro nell’assegnare i D.P.I. ai lavoratori deve sentire anche il medico competente “ove presente”, il che sta a significare che a volte può anche non esserci.
Andando avanti nella lettura del decreto di che trattasi all’art. 25,comma 1, lettera a) leggiamo tra gli obblighi del medico competente che “collabora con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria…”
Dall’artsi deduce che il medico competente collabora con il datore di lavoro alla valutazione dei rischi anche al fine di programmare, se necessario, la sorveglianza sanitaria.
Dalla lettura di questo articolo si prende atto che non sempre deve essere fatta la programmazione della sorveglianza sanitaria ma solo “ove necessario”, il che significa che non sempre è presente il medico competente.
Nel prosieguo della “caccia al tesoro” ci imbattiamo nell’art.29, comma 1, che recita: “Il datore di lavoro effettua la valutazione ed elabora il documento di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a)- D.V.R.-, in collaborazione con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, nei casi di cui all’articolo 41.
A questo punto tiriamo un sospiro di sollievo perché forse c’è qualche schiarita, infatti il datore di lavoro dopo aver effettuato la valutazione elabora il Documento di Valutazione dei Rischi , in collaborazione con il medico competente nei casi elencati nell’art.41.
Forse siamo al capolinea.
art.41, comma 1 leggiamo “ La sorveglianza sanitaria è effettuata dal medico competente:
a) nei casi previsti dalla normativa vigente, dalle direttive europee nonché dalle indicazioni fornite dalla Commissione consultiva di cui all’articolo 6;”
Pertanto, nell’art.41, comma 1, lettera a) il Legislatore afferma che la sorveglianza sanitaria viene effettuata dal medico competente “nei casi previsti dalla normativa vigente” e se alziamo lo sguardo verso l’art.18, comma 1, lettera a), il Legislatore ci aveva detto che il medico competente effettua la sorveglianza sanitaria “nei casi previsti dal presente decreto legislativo”.
L’ultima speranza l’art. 41, comma 1, la riserva alla Commissione consultiva di cui all’art.6 che ci “fornirà indicazioni” in merito.
L’art.6 parla di come è composta la Commissione, dei compiti, delle modalità di funzionamento etc.., ma ancora non ha fornito indicazioni in merito.
Proseguendo la lettura degli articoli del D.Lgs 81/08 con la speranza di conoscere per quali tipologie di aziende è richiesta la nomina del medico competente, ci soffermiamo all’art.45, comma 1, e leggiamo che “Il datore di lavoro, tenendo conto della natura della attività e delle dimensioni dell’azienda o della unità produttiva, sentito il medico competente ove nominato, prende i provvedimenti necessari in materia di primo soccorso”.
Per completare la rassegna degli articoli visionati ci soffermiamo sull’art. 35 che al comma 1, lettera c), il quale sancisce che il datore di lavoro almeno una volta l’anno indìce una riunione alla quale partecipano “c) il medico competente ove nominato”.
Riflessione!
A questo punto la sola cosa chiara é che il Legislatore non solo non specifica per quale tipologie di aziende è richiesta la nomina del medico competente, ma addirittura emerge una palese contraddizione negli articoli trattati (come specificato nella sottoelencata seconda tesi).
Anche in questo caso pertanto abbiamo due diverse tesi:
La prima tesi sostenuta da alcuni tecnici è che il medico competente deve essere sempre nominato dal datore di lavoro a prescindere dalla tipologia di azienda. Ciò è suffragato dal fatto che
l’art.18, comma 1, lettera a), D.Lgs.81/08 “Obblighi del datore di lavoro e del dirigente”sancisce che “Il datore di lavoro, che esercita le attività di cui all’articolo 3, e i dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono:
- nominare il medico competente per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal presente decreto legislativo”.
Secondo la lettura data a tale articolo è un obbligo del datore di lavoro e del dirigente nominare il medico competente per qualsiasi tipo di azienda.
La seconda tesi, sostenuta anche dal sottoscritto, è che la nomina del medico competente non è un obbligo da parte del datore di lavoro e del dirigente tant’è che è lo stesso Legislatore che lo fa rilevare negli articoli:
art.18, comma 1, lettera d), D.Lgs.81/08 “il medico competente, ove presente”
art. 25,comma 1, lettera a), il medico competente “collabora con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria…”
art.45, comma 1, “sentito il medico competente ove nominato”
art. 35 che al comma 1,lettera c) “il medico competente ove nominato”.
Se il Legislatore ha inserito negli “Obblighi” per il datore di lavoro e dirigente (Prima tesi), la nomina del medico competente per tutte le aziende, perché nei successivi articoli innanzi menzionati si legge “ove necessario” “ove nominato” “ove presente” ?
A questo punto ogni tecnico può dare una interpretazione e scegliere quale tesi accettare.
La mia personale interpretazione è che il datore di lavoro non è obbligato a nominare il medico competente, ma lo può fare nel momento in cui nel valutare i rischi della propria azienda ritiene opportuno la presenza di tale figura professionale.
Se il datore di lavoro ritiene di non essere competente per tale valutazione è opportuno che nomini il medico competente il quale nel collaborare con lo stesso nella valutazione dei rischi stabilisce se quella tipologia di azienda rientra o no nella sorveglianza sanitaria.
E’ chiaro che se il personale ispettivo dovesse accertare che un’azienda rientra nella sorveglianza sanitaria ma il datore di lavoro nel valutare i rischi non lo ha ritenuto opportuno, allo stesso viene contestato l’art. 17, comma 1, lettera a), per omissione della valutazione dei rischi, sanzionato dall’art.55, comma 1,lettera a) che prevede l’arresto da 4 a 8 mesi o l’ammenda da € 5.000 a € 15.000.