Norme di sicurezza per le attività di spettacolo viaggiante
(attività spettacolari, trattenimenti e attrazioni …, ovvero parchi di divertimento)
07/09/2008
Il 12 Dicembre 2009 scade il termine per la registrazione presso i Comuni delle attrazioni “esistenti” come stabilito dal Decreto del Ministero dell’Interno del 18 Maggio 2007.
Anche per quanto attiene alle attività di spettacolo viaggiante, si cerca di correre ai ripari per far si che le stesse siano costruite in conformità alle norme vigenti e registrate presso i Comuni.
Il Ministero dell’Interno con il Decreto 18 Maggio 2007 (Pubblicato sulla G.U. n°136 del 14 giugno 2007 – scaricabile nella sezione “Normativa”) vuole dare una maggiore garanzia per la sicurezza degli utenti e con il successivo Decreto del 16 Giugno 2008 (Pubblicato sulla G.U. n° 152 del 1 luglio 2008- scaricabile nella sezione “Normativa”) vuole dare più professionalità ai gestori, intesi quali titolari della licenza di cui all’art. 69 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (T.U.L.P.S.), attraverso dei corsi di formazione.
D.M. 18 Maggio 2007
Cominciamo col dire che le “attività di spettacolo viaggiante” ai sensi dell’art.2 comma 1, D.M. 18 Maggio 2007 sono: “attività spettacolari, trattenimenti e attrazioni, allestite mediante attrezzature mobili, o installate stabilmente, all’aperto o al chiuso, ovvero in parchi di divertimento”.
Con il D.M. 18 Maggio 2007, tutte le attività di spettacolo viaggiante prima di essere poste in esercizio, devono essere registrate presso i Comuni. Per le attività “nuove” i termini sono partiti dal mese di dicembre 2007 mentre per quelle “esistenti” i termini scadono il 12 Dicembre 2009. Si fa rilevare che, per stabilire quali fossero le “attività esistenti”, il Ministro dell’Interno è dovuto intervenire con una nota del 2.5.2008, precisando che le stesse erano da intendere quelle attrazione in legittimo esercizio al 12 dicembre 2007.
Praticamente che cosa deve fare il gestore che ha o che deve mettere per la prima volta in esercizio un’attività di spettacolo viaggiante?
Le attività nuove devono essere registrate, prima della loro messa in esercizio, presso le amministrazioni comunali allegando copia del libretto dell’attività (registro che contiene tutte le informazioni relative alla storia tecnica e amministrativa dell’attività) e del manuale d’uso e manutenzione (documento che contiene tutte le istruzioni, documentazioni, disegni ed informazioni necessarie per un sicuro utilizzo dell’attività).
L’inizio di tali attività è subordinata alla visione dalla Commissione comunale/provinciale di vigilanza sui luoghi di spettacolo. Il comune, dopo la registrazione, assegna all’attività di che trattasi un codice da riportare su un’apposita targhetta da applicare stabilmente sull’attrazione stessa in posizione visibile. Le attrazioni nuove, la cui tipologia non è ancora inserita nell’elenco ministeriale, oltre alla presentazione della richiesta di registrazione e della documentazione suddetta, devono richiedere il parere della Commissione di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo comunale/provinciale anche ai fini dell’inserimento nell’elenco ufficiale delle attrazioni.
In caso di cessione , vendita o dismissione dell’attività esistente l’esercente ne deve dare comunicazione al Comune. Per le attrazioni acquistate già usate, è necessario volturarne la registrazione; per quelle importate dall’estero, invece, bisogna attenersi alla stessa procedura, integrata dalla presentazione del certificato d’origine, dalla copia della fattura di acquisto, nonché dall’attestazione di nuovo collaudo da parte di un professionista italiano.
Si fa rilevare che, ai sensi dell’art.6 del D.M.18 maggio 2007, il corretto montaggio dell’attività deve essere attestata da un professionista abilitato o da una dichiarazione dello gestore, atteso che lo stesso possieda i requisiti di cui al D.M. 16 giugno 2008.
Per le attività esistenti è opportuno che le stesse ottengano, entro il mese di dicembre 2009, la registrazione ed il codice identificativo. A tal fine è necessario predisporre gli schemi dell’attrazione e documentazione fotografica, verbale di collaudo di data non anteriore ai sei mesi precedenti, istruzioni di uso e manutenzione dell’attrazione.
Tutte le attrazioni sono soggette a collaudo, che dovrà avvenire quanto meno una volta all’anno, o più frequentemente, qualora il manuale di uso e manutenzione lo preveda, da parte di un tecnico abilitato.
D.M. 16 giugno 2008
Questo decreto, pubblicato sulla G.U. del 1. luglio 2008, è stato emanato, ai sensi dell’articolo 6, comma 3, del Decreto del Ministro dell’Interno 18 maggio 2007.
Il decreto riguarda l’organizzazione dei corsi di formazione finalizzati alla sola certificazione del corretto montaggio di ogni attività da parte dell’esercente. Nel decreto vengono indicati gli “organismi” formatori e tutto ciò inerente le modalità di svolgimento del corso con il relativo programma. Ogni corso deve essere formato da non oltre 20 frequentanti.
Le persone che superano la prova finale ricevono un attestato di idoneità e vengono inseriti in un apposito elenco tenuto dall’organismo che ha organizzato il corso il quale lo aggiornerà per consentire eventuali controlli da parte dell’amministrazione competente. Tale elenco viene trasmesso dagli “organismi” al Ministero dell’Interno- Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile- Direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica.
E’ opportuno ricordare a tutti i gestori di attività di spettacolo viaggiante che per quanto attiene il Documento di Valutazione dei Rischi (attività con oltre 10 dipendenti) le disposizioni di cui agli articoli 17, comma 1, lettera a), e 28, nonché le altre disposizioni in tema di valutazione dei rischi che ad esse rinviano, ivi comprese le relative disposizioni sanzionatorie, previste dal D.Lgs. 81/08, diventano efficaci dal 1° gennaio 2009; fino a tale data continuano a trovare applicazione le disposizioni previgenti (D.Lgs. 626/94 e s.m.i.).
L’autocertificazione (art.29, comma 5, D.Lgs.81/08) dell’avvenuta valutazione dei rischi (in sostituzione del D.V.R.) viene fatta dal datore di lavoro che occupa fino a 10 dipendenti.
Tale autocertificazione (già prevista dall’abrogato D.Lgs 626/94, art.4, comma 11) è consentita fino a quando non entreranno in vigore le procedure standardizzate di all’art.6, comma 8, lettera f) D.Lgs.81/08), che verranno individuate con decreto dei Ministeri del Lavoro e della previdenza sociale, della salute e dell’interno acquisito il parere della Conferenza Stato, Regioni e province autonome di Trento e Bolzano (entro e non oltre il 31 dicembre 2010).
Pertanto l’autocertificazione può essere effettuata dai datori di lavoro non oltre il diciottesimo mese successivo alla entrata in vigore del decreto interministeriale e precisamente non oltre la data del 30 giugno 2012.